Proprio quando migliaia di cittadini leccesi si stavano avviando ad inondare la Commissione Tributaria provinciale di ricorsi avvero i famigerati avvisi di accertamento per il riclassamento degli estimi catastali, procedimento attivato dalla locale Agenzia del Territorio su input dall’amministrazione comunale, con un conseguente aggravio di oneri e tributi per tutti i proprietari d’immobili, si apre più di uno spiraglio per una difesa di gruppo con un’importante e recentissima decisione della Corte di Cassazione.
La sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 4490 di venerdì 22 febbraio 2013, infatti, di fatto consente la possibilità di proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, con conseguente abbattimento delle spese legali a carico dei ricorrenti.
A segnalare a Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’importante statuizione in favore dei contribuenti è stato il noto tributarista avv. Maurizio Villani che si è già attivato per la predisposizione per la prima “class action” tributaria contro la rivalutazione degli estimi catastali nel comune di Lecce.
Dalla prossima settimana, quindi, ci si potrà rivolgere allo staff dello “Sportello dei Diritti”, per avere informazioni circa l’esperibilità dell’azione da parte dei singoli contribuenti.
Di seguito, quindi, riportiamo l’intervento dell’avv. Villani alla luce della nuova sentenza della Cassazione.
Lecce, 23 febbraio 2013
Giovanni D’Agata
Ricorsi contro gli estimi catastali. È ammesso il ricorso cumulativo
In tema di ricorsi avverso gli avvisi di accertamento degli estimi catastali, che in questi giorni stanno raggiungendo tutti i cittadini leccesi, una buona notizia arriva dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – che, con la recente sentenza n. 4490 del 22/02/2013, ha consentito il ricorso cumulativo, aprendo in tal modo nel processo tributario la possibilità di applicare la class action.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, è possibile proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, abbattendo così le spese legali.
Secondo i giudici di legittimità, anche nel processo tributario è applicabile l’art. 103, primo comma, del codice di procedura civile per il quale “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.
Secondo la Corte di Cassazione “ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto, come evincibile nella specie dal contenuto dell’atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza, identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa”.
In definitiva, il litisconsorzio necessario previsto dalle norme del processo tributario non ha come conseguenza l’inammissibilità dell’applicazione del litisconsorzio improprio così come il principio dell’autonoma impugnabilità dei singoli atti non è violato dalla semplice unicità del ricorso con il quale più soggetti contestino atti autonomamente impugnabili, deducendo a conforto identiche questioni.
Questo importante principio consente di poter proporre un unico ricorso cumulativo avverso tutti gli avvisi di accertamento catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce e ciò permette di risparmiare le spese legali ma non il pagamento di € 120,00 per ogni atto impugnato, quale contributo unificato tributario, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Direttiva del 14 dicembre 2012 (prot. n. 20120).
Infine, non bisogna dimenticare che la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – già con la sentenza n. 21955 del 27 ottobre 2010 aveva ritenuto valida la class action nel processo tributario quando le contestazioni operate da tutti i contribuenti si fondavano su identiche questioni di diritto e non di fatto; lo stesso principio era stato precisato dalla stessa Corte di Cassazione – Sez. Prima – con la sentenza n. 171 del 02 luglio 1990, peraltro riguardante questioni tributarie di contribuenti leccesi.
Infine, non possono considerarsi di ostacolo le singole circostanze fattuali delle varie posizioni dei ricorrenti, perché, in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può sempre disporre la separazione delle cause ai sensi dell’art. 103, secondo comma, del codice di procedura civile.
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce