Redditi esenti non obbligatori nel Cud 2013. L’esonero tiene conto delle difficoltà applicative

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I sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
Dal momento che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione, l’Agenzia, in presenza di difficoltà di gestione del dato, riconosce al sostituto la possibilità di non redigere l’annotazione BQ relativa ai redditi 2012. Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti potrà, quindi, non rilasciare il Cud 2013.