L’Iva per cassa fa il suo debutto nella dichiarazione del 2013

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Con la dichiarazione Iva 2013, chi ha aderito al regime di “Iva per cassa” dovrà seguire le nuove regole. Il Dl 83/2012, infatti, ha permesso a tutti i soggetti interessati si potersi avvalere di questo strumento a partire dal 1° dicembre 2012 tanto che ora , all’interno del modello da presentare al Fisco, si dovrà indicare tale scelta barrando la casella “1” del rigo VO15 del quadro VO. Optando per l’Iva per cassa, si dovranno tenere presenti diversi fattori:

TEMPISTICA: il regime vale per tre anni e, superato questo periodo, verrà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che il soggetto non decida di revocalo. In tal caso, dovrà farne espressa comunicazione sempre all’interno del modello Iva relativo all’anno di imposta di riferimento. Per quelli che, invece, hanno aperto un’attività successiva al 1° dicembre 2012 e che, quindi, hanno aderito nel corso dell’anno 2013, al momento della dichiarazione si dovrà fare riferimento al periodo d’imposta dell’anno in cui l’attività ha avuto inizio.

VINCOLI: se si vuole usufruire di questo strumento bisogna stare attenti a che il proprio volume d’affari non superi i due milioni di euro l’anno. Ciò comporta l’impegno di seguire di volta in volta l’andamento dell’esercizio dell’impresa per tenere sotto d’occhio il costante rispetto del vincolo.

ESIGIBILITA’ IVA: l’Iva diviene esigibile nel momento in cui il bene o la prestazione del servizio viene pagato (articolo 32-bis del Dl 83/2012. Per quanto concerne il pagamento in contanti, non sussistono problemi. Qualche chiarimento, invece, serve per i corrispettivi avvenuti tramite bonifici, Rid. Chiarimenti che la stessa Agenzie delle Entrate fa dichiarando che non è sufficiente, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, che il creditore venga a conoscenza dell’avvenuto pagamento (ovvero non basta sapere che il bonifico o il Rid siano stati eseguiti), ma importante “l’effettiva disponibilità delle somme”. Insomma, i soldi devono materialmente essere in banca.

C.M.