La circolare n. 5/E, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornisce chiarimenti sugli effetti dell’applicazione dell’Imu sull’Irpef, per gli anni 2012-2014. Si tratta, infatti, del solo ambito di competenza dell’Agenzia delle Entrate relativo all’Imu, disciplinata da decreti e risoluzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il documento di prassi definisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall’Imu. Una circostanza che ha degli effetti anche sugli obblighi dichiarativi: il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, infatti, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, viene precisato quale è il criterio da adottare in caso di beni locati per una sola parte del periodo d’imposta e quale trattamento si riserva all’abitazione principale.
Redditi sostituiti e non – Fermo restando il principio secondo cui l’Imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione. Rientrano nell’elenco, in particolare:
– il reddito agrario (art. 32 Tuir)
– i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
– i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
– i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
Casi particolari – Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie. Il documento di prassi detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.
Immobili inagibili – Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art. 13, comma 3, lett. b del Dl n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu. Infatti, 2anche se in caso di inagibilità l’Imu è dovuta – per via dell’abbattimento al 50% della base imponibile – in misura ridotta, l’immobile non può comunque essere considerato esente dall’Imposta municipale e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”.