Indennità di disoccupazione anche i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale. E’ questa la novità introdotta dalla legge 92/2012 e regolamentata in questi giorni dalla circolare 36/2013 dell’Inps. Si tratta di un intervento che va a sostenere tutti quei lavoratori che rientrano in settori non coperti dalla cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria). In particolare, il testo prevede che possono beneficiare dell’indennità “lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi”. Sospensioni dovute a crisi di mercato o eventi naturali tali da compromettere temporaneamente il fatturato e la mole di lavoro dell’azienda per un periodo di tempo transitorio. E transitoria è anche l’erogazione del contributo prevista solo tra il 2013 e il 2015. Tra i requisiti richiesti per accedere al sostegno economico c’è il possesso di un contratto a tempo determinato o indeterminato in un settore non coperto da Cigs o Cigo, compresi i lavoratori artigiani e gli apprendisti purchè possano dimostrare di avere alle spalle due anni di assicurazione contro la disoccupazione e almeno un anno di contributi versati nel biennio precedente alla sospensione. Clausola importante sottolineata nella circolare dell’Inps è “l’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali”.
C.M.
Di seguito il testo della circolare:
circolare numero 36 del 14-03-2013_allegato n 1