Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. Con la risoluzione n. 22/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate precisa che per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Stop alle detrazioni per chi vende l’energia – Il documento di prassi precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.
Come fruire della detrazione – Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).
Detrazione dal 36% al 50% – Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
La risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della Sezione “Risoluzioni”.