Testo unico Trasparenza: obbligo per gli enti locali di pubblicare le fatture online

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“Con il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più aree di opacità nell’operato della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno verificare come saranno spese le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi”. Con queste parole il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi ha aperto questa mattina, presso la Sala Giannini di Palazzo Vidoni, la conferenza stampa sul decreto trasparenza approvato il 15 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri.

Il pacchetto di misure disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. ed attua la legge anticorruzione (190/2012), vincolando politici e i parenti entro il secondo grado alla pubblicazione, tra le altre cose, delle loro situazioni patrimoniali.

Un decreto che prevede, tra l’altro, che ogni consulenza esterna nella P.A., per la quale e’ previsto un compenso, che non sarà resa pubblica nel dettaglio della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato dall’ente amministrativo, perderà automaticamente la sua efficacia e verrà resa nulla. Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato sarà invece comminata all’ente una responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla somma corrisposta.

Sempre in tema di obblighi lo stesso Ministro ha voluto specificare che le Pubbliche Amministrazioni dovranno “pubblicare i tempi medi con i quali assolvono ai pagamenti dei vari contratti”. Uno strumento utile alla luce delle recenti sollecitazioni in materia mosse da Bruxelles, che designerà – ha spiegato
Patroni Griffi – ”una mappa capace di quantificare i debiti delle P.A. e misurare la capacità di spesa delle amministrazioni”.

Inoltre, ai dipendenti pubblici degli organi di indirizzo politico della P.A. (come ad esempio Ministeri o Enti locali) che non pubblicheranno la loro situazione patrimoniale complessiva, la titolarità dell’impresa, le partecipazioni azionaria, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentale, nonché i compensi di cui da’ diritto la carica, sarà corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro.