Contratto a tempo determinato solo con “causale” e in forma scritta

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Nuove norme regolano i contratti a tempo determinato. Prima di tutto si parte dal principio che il contratto principe deve essere sempre e comunque quello indeterminato. Ciò però non comporta ai datori di lavoro di non poter far ricorso anche a quello a termine purchè si rispettino alcuni parametri. Il primo è sicuramente quello della forma scritta: prima che il lavoratore inizi materialmente la sua attività all’interno dell’azienda, le due parti dovranno sottoscrivere un accordo “nero su bianco”, pena la nullità del termine contrattuale e l’automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. La forma scritta non verrà richiesta, invece, qualora si tratti di un lavoro occasionale della durata non superiore ai 12 giorni.
Il secondo parametro è quello della “causale”: all’interno del documento firmato si dovrà indicare la ragione tecnica per cui si è scelto di apporre un termine al rapporto di lavoro. Ragione che deve fare a capo a elementi tecnici, produttivi, organizzativi o legati alla sostituzione di un lavoratore. Anche in questo caso, la pena è la conversione a tempo indeterminato.
Ci sono, però, alcuni casi in cui tale causale può non essere indicata. Si tratta sostanzialmente di rapporti di lavoro basati su tre forme di contratto: primo contratto di durata non superiore ai 12 mesi; contratti collettivi sindacali; start up innovative (la cui mansione è strettamente legata alla ragione sociale della società).
Stabilire un termine per la durata del contratto impone, necessariamente, l’indicazione di una data precisa. Nel caso in cui, però, ci si trovasse di fronte al caso di una sostituzione, per esempio, di una lavoratrice in maternità, non sarebbe sempre possibile definire un data esatta del rientro di quest’ultima. Sarà bene, a questo punto, indicare anche un giorno “per relationem” ovvero legato al presentarsi di un evento definito.

C.M.