Imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione di produttività, arrivano i chiarimenti delle Entrate. Con la circolare n. 11/E di oggi, l’Agenzia fa il punto sulle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, prorogate per il 2013 dalla legge di stabilità (L. n. 228/2012) e definite, per quanto concerne le modalità di attuazione, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013. Possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori del settore privato che, nel 2012, hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, comprese le somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Il limite massimo della retribuzione di produttività agevolabile è fissato in 2.500 euro lordi.
La circolare contiene chiarimenti sui profili fiscali e applicativi, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva e agli adempimenti richiesti a datori di lavoro e dipendenti.
Produttività “scontata” per i redditi fino a 40mila euro – Per poter accedere al regime, il beneficiario deve aver conseguito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Per verificare se si supera o meno questo limite, occorre considerare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) conseguiti l’anno scorso anche in relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Rientrano dunque, nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli assegni equiparati, mentre restano fuori i redditi soggetti a tassazione separata, come le sommepercepite a titolo di arretrati.
L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013: questo limite deve essere considerato al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto di imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Beneficio “automatico” tramite datore di lavoro – L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto se è lo stesso che ha rilasciato il Cud, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il 2012. Invece, se il sostituto tenuto ad applicare l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, è necessario che il lavoratore comunichi l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012. Nel caso in cui l’imposta non venga trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente potrà applicarla in sede di dichiarazione. Il lavoratore può comunque rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria se l’imposta sostitutiva risulta meno conveniente.
Prima applicazione delle nuove disposizioni – L’agevolazione, che mira a sostenere e incentivare la produttività delle imprese, si riferisce alle somme corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l’aumento della produttività aziendale, da depositare, entro 30 giorni, presso la Direzione del lavoro territorialmente competente. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica, d’intesa con il Ministero del Lavoro, che per tutti i contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo) Ufficio Stampa il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13 maggio 2013. Nessun problema, infine, per i datori di lavoro che, in virtù di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno applicato l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013: verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Dpcm, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è corretta.
Il testo della circolare n. 11/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.