NO AL “LENZUOLOMETRO” SE LO STUDIO DI SETTORE E’ OK

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È illegittimo l’accertamento fiscale emesso nei confronti di un albergatore e basato solo sul numero di lavaggi delle lenzuola, soprattutto se il contribuente è sempre stato congruo e coerente ai fini degli studi di settore.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (Sent. CTR della Liguria n.12/12/2013), la quale evidenzia come il contribuente in linea con gli studi di settore non può essere sottoposto ad accertamento cd. “LENZUOLOMETRICO” soprattutto se l’Ufficio non tiene conto delle eccezioni del contribuente volte a far diminuire i ricavi, come ad esempio l’utilizzo delle camere matrimoniali al posto delle singole e le tariffe inferiori praticate in bassa stagione.

I giudici della Commissione Regionale, dunque, hanno respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate affermando che l’accertamento non si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti tali scansare le risultanze degli studi di settore che vedevano invece la dichiarazione del contribuente pienamente congrua e coerente.

D’altronde, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, lo studio di settore rappresenta uno strumento molto attendibile perché fondato su approfonditi calcoli statistici oltre che sul confronto con varie organizzazioni di categoria.

Viene evidenziata, dunque, la mancanza di logica dell’Ufficio, il quale pur senza sconfessare né la contabilità del contribuente né lo studio di settore disattende gli esiti di quest’ultimo a vantaggio di una ricostruzione assai più rozza.

Essa, infatti, presta il fianco ad almeno due rilievi, ossia:

1) L’immotivata adozione di una rettifica di tipo analitico/induttivo pur in mancanza dei presupposti di legge (si veda art. 39 del Dpr n.600/73);

2) La mancata considerazione delle eccezioni del contribuente che da subito evidenziava i limiti di un accertamento basato sul mero lavaggio delle lenzuola senza tenere conto delle vari abili già in precedenza evidenziate (come ad esempio le tariffe inferiori per la bassa stagione, lenzuola matrimoniali utilizzate anche da persone singole, ecc…).

Alla luce di ciò, è importante evidenziare che sebbene la giurisprudenza negli ultimi anni si sia più volte pronunciata a favore dell’accertamento analitico/induttivo basato sui consumi delle materie prime – cominciando così a parlare di “Tovagliometro”, “Lenzuolometro”, “Farinometro”, “Shampometro”, “Bottigliometro” a seconda dei beni presi in esame – in molti casi casi l’applicazione di questo strumento perdeva autorevolezza se veniva dimostrata l’approssimazione dei bei utilizzati.

Sul punto si segnala un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino (Sent. CTR di Torino n.81/10/2011 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale evidenzia l’inconsistenza di un accertamento dei ricavi di un ristorante basato solo sul consumo di caffè.

Chiariscono infatti i giudici di Torino come – diversamente dal cd “tovagliometro”, ossia dal calcolo dei ricavi in base ai tovaglioli consumati da un ristorante nel corso dell’anno – l’accertamento in duttivo basato sul consumo di caffè non risulta altrettanto attendibile poiché “tale ragionamento … appare per vero dotato di non sufficiente univocità per essere davvero affidabile” (pagina 4 della sentenza).

Inoltre, i giudici aderiscono alla posizione del contribuente, laddove sostengono che “… basta variare di poco le coordinate del calcolo per ottenere risultati sensibilmente differenti”.

Ci si augura, dunque, che le predette sentenze possano contribuire a realizzare un clima di maggiore trasparenza e confronto tra il fisco e il contribuente.

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

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