Il 5 giugno scorso – con il sì unanime dei deputati – è terminato l’iter di approvazione da parte del Parlamento del decreto legge n.35/2013 che sblocca i fondi per pagare le imprese entro il tetto dei 40 miliardi di euro, il primo passo di un percorso virtuoso il cui obiettivo è l’eliminazione completa dell’arretrato entro il 2014.
Questo provvedimento concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i Documenti di programmazione finanziaria e aggiornati con la Relazione al Parlamento del 2013 e che la Relazione di finanza pubblica ha evidenziato la necessità di affiancare al consolidamento dei conti pubblici specifiche azioni di sostegno all’economia, capaci di fronteggiare in particolare l’accentuata debolezza della domanda interna.
Regole e procedure per i pagamenti da parte delle pa
Con riguardo ai criteri e alle procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il provvedimento, tenendo conto delle diverse tipologie di credito delle imprese e della natura degli enti debitori, ha fissato al 30 aprile 2013 il termine entro il quale Comuni e Province sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti oggetto del provvedimento in esame. Per le Regioni e gli enti locali con dotazioni finanziarie disponibili, tali pagamenti sono stati già autorizzati con decreto del MEF.
Il Ministero dell’economia, con un comunicato del 9 maggio, ha evidenziato che sono state accolte 1.500 richieste e che è stato concesso tutto il plafond disponibile di 3,6 miliardi di euro per le richieste di anticipazione di liquidità in favore degli enti locali pervenute entro il 30 aprile. Pertanto, una parte dei pagamenti è già stata avviata e l’importo delle risorse stanziate è stato determinato secondo un criterio proporzionale.
Per gli enti locali, le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale privi di disponibilità liquida, è stato predisposto un canale di finanziamento a valere sulle disponibilità del fondo appositamente istituito per assicurare liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9,5 miliardi di euro per il 2013 e di 14,7 miliardi per il 2014.
Tali enti sono tenuti a richiedere alla Cassa depositi e prestiti le risorse necessarie per i pagamenti e, ricevuta l’erogazione delle somme, dovranno estinguere il debito entro i successivi 30 giorni, fornendone certificazione alla Cassa. Anche le Regioni potranno chiedere analoga anticipazione entro la data del 30 aprile, che verrà erogata con decreto ministeriale; per gli enti del Servizio sanitario nazionale, infine, l’anticipazione di liquidità sarà effettuata con decreto direttoriale per il riparto definitivo delle somme da assegnare, comprensivo anche del 2014.
Su questo punto è stato sancito un accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazione di liquidità sono attribuite risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o una richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto n. 35 del 2013, non estinti alla data dell’8 aprile, sono pari a 10.598,78 milioni di euro.
Per quanto concerne le restituzioni delle somme ricevute, le amministrazioni locali sono tenute a presentare un piano di ammortamento della durata massima di 30 anni e ad un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni.
Per le Regioni e per gli enti sanitari dovrà intervenire apposito contratto con il MEF per stabilire le modalità di restituzione delle somme, che anche in tal caso potranno prevedere un periodo non superiore ai 30 anni.
Per quanto riguarda i criteri per la liquidazione dei debiti, l’articolo 6 dispone che le amministrazioni sono tenute a dare una priorità nell’effettuare i pagamenti ai crediti non oggetto di cessione pro soluto (quindi alle imprese); tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Le amministrazioni dovranno in ogni caso comunicare ai creditori con posta certificata inviata presso gli indirizzi PEC del codice digitale, l’importo e la data entro cui provvederanno al pagamento (questa è un’innovazione). Il medesimo articolo autorizza inoltre il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo.
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità delle risorse per le imprese creditrici, le somme destinate ai pagamenti dei debiti non possono essere oggetto di atti di sequestro o di pignoramento; l’impignorabilità concerne anche i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo. Inoltre, si prevede che, ai fini dei pagamenti oggetto del provvedimento, l’accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dovrà essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.
Si prevede, infine, che in caso di inadempienza delle Regioni e degli enti locali il Governo possa esercitare una facoltà di intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, anche con la nomina di commissari straordinari per l’adozione di alcuni degli atti previsti dal decreto.