Dopo l’esenzione della prima rata Imu per la prima casa, ora il Dipartimento delle Finanze conferma anche quella per i terreni agricoli che invece di versare il 50% dell’imposta il prossimo 17 giugno, ora lo dovranno fare il 16 settembre 2013.
In particolare, rientrano nel beneficio:
– tutti quei terreni che rispettino i parametri dell’articolo 2135 del Codice civile e che vengano individuati come tali dal Comune di appartenenza anche se non coltivati;
– i terreni non edificabili posseduti dal un soggetto Iap (imprenditore agricoli professionale) o coltivatore diretto con iscrizione alla previdenza agricola;
– i terreni edificabili aventi più proprietari purché anche solo uno di loro provveda a coltivarlo e abbia la qualifica di coltivatore diretto i Iap;
– i terreni facenti capo a società ;
– i terreni situati nei Comuni montani o collinari;
– i fabbricati rurali ad uso abitativo ma necessari allo svolgimento dell’attività agricola e classificati con la dicitura “R” al catasto o la cui richiesta di classificazione sia stata inoltrata entro il 30 settembre o il 30 novembre 2012.
C.M.