Per chi non è esentato dal versamento della prima rata, oggi si paga l’acconto Imu. Saranno molte, infatti, le file agli sportelli di banche e Poste e molti saranno anche quelli che avranno optato per il metono più rapido, quello online. Al di là della strada da percorrere, nel bene o nel male, quasi tutti i cittadini italiani soggetti all’imposta dovranno mettere mano al portafogli ma è necessario che si faccia attenzione ad alcune semplici regole.
Come ormai è assodato, sono esclusi dal pagamento tutte le abitazioni principali ovvero quelle in cui dimora e risiede il proprietario e la sua famiglia, lo stesso vale per il coniuge a cui è stata assegnata la casa a meno che entrambi i soggetti risiedano in Comuni diversi, per gli anziani che sono ricoverati o residenti in case di cura, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (anche se comproprietari di terreni edificabili con altri soggetti). Alla prima casa si aggiungono anche box auto, cantine, tettoie, magazzini e soffitte, fabbricati rurali (con classificazione D/10 o A/6 o con la lettera “R”), terreni agricoli o incolti.
A pagare, invece, sono tutti gli altri ovvero i proprietari di seconde case, anche se sono in comodato d’uso a parenti, i terreni edificabili, orti e giardini con rendita catastale autonoma, locali commerciali e capannoni industriali.
Ma come si calcola? Prima di tutto sarà necessario individuare la rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente che sarà diverso a seconda della tipologia di immobile di riferimento, infine va ancora moltiplicato il tutto per l’aliquota stabilita dal Comune di appartenenza che può essere rintracciata nella delibere emanate.
In questa prima fase di acconto si dovrà versare il 50% di tutta l’imposta che andrà direttamente nelle casse comunali tranne che nel caso di fabbricati produttivi (gruppo D) il cui ricavo verrà smezzato con lo Stato.
Le modalità di pagamento dell’Imu sono diverse. Si può decidere di versare l’acconto sia utilizzando il bollettino postale (in cui verrà indicato il codice catastale del Comune di appartenenza ma non il codice tributo) o tramite F24 dove si dovrà fare attenzione al codice tributo (per conoscere quello di cui si ha bisogno basta consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate)