Le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono acquisire un’autonoma soggettività giuridica, distinta rispetto a quella delle singole imprese partecipanti. Così facendo la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta a cui fanno capo i conseguenti obblighi tributari.
E’ uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’impatto fiscale dei “decreti crescita” in riferimento alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese. Il documento di prassi affronta poi alcuni aspetti della disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 42, commi da 2-quater a 2-septies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, a favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete.
Due chiavi per fare rete: indipendenti per scelta, o viceversa – Le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono decidere di iscriversi al registro delle Camere di Commercio e divenire così “reti-soggetto”, dotate di autonoma soggettività giuridica, e quindi anche tributaria, oppure, aderire ad un modello contrattuale “puro” di rete di imprese, cioè la “rete-contratto”, in cui la titolarità di beni, atti, diritti e obblighi restano riferibili per quota ai singoli soggetti partecipanti, anche dal punto di vista fiscale.
Agevolazione fiscale: via libera alle cooperative – Anche le società cooperative, continua il documento di prassi, possono accedere all’agevolazione fiscale che consiste nella sospensione della tassazione sugli utili. Infatti, il principio che impone alle società cooperative di assoggettare a imposizione una parte minima degli utili non impedisce di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che aderiscono al contratto di rete.
Quando il vantaggio fiscale precede gli investimenti – Al fine di incentivare l’attuazione del programma di rete, il vantaggio fiscale è concesso prima della realizzazione degli investimenti rilevanti, a patto che, precisa la Circolare, l’impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione delle imposte avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione degli stessi.
Il testo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it – all’interno della Sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.