L’amministrazione finanziaria deve annullare l’accertamento fiscale illegittimo in qualsiasi momento, anche se sono scaduti i termini per l’impugnazione.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, in una recente pronuncia, ha annullato una cartella relativa ad un accertamento fiscale ( cd. “Redditometro” ) che era divenuto definitivo perché non impugnato dal contribuente nei termini di legge (ossia 60 gg dalla notifica, si veda sent. CTP di Lecce n.510/04/12 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
I giudici salentini, dunque, concordano con il contribuente laddove sostiene che se è pur vero che si tratta di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione è anche vero che sussiste in capo all’Amministrazione una discrezionalità “vincolata”, in quanto nella comparazione degli interessi in gioco non può il fisco ritenersi, per la definitività dell’atto, al riparo dal contenzioso mantenendo in piedi una tassazione illegittima (si veda l’art. 2 del DM n.37/97).
In merito a ciò, è utile citare una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la quale chiarisce che ” la discrezionalità non può essere gravatoria, approfittando della posizione di vantaggio acquisita con la mancata impugnazione, essendo comunque ingiusto sottoporre il contribuente ad una tassazione contra legem e non dovuta nei termini pretesi, allorché sia fondata su presupposti di fatto palesemente erronei ” (sentenza ctp di Brescia n.133/07/10, dep. 18/10/2010, visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Ancora, i giudici di Brescia chiariscono che ” il cittadino/contribuente ha un interesse qualificato ad essere sottoposto ad una imposizione equa. La discrezionalità va intesa non come mero e generico ripristino della legalità, ma superando il dogma della indisponibilità della obbligazione finanziaria, come dovere di intervenire tempestivamente, una volta acclaratane l’esistenza per eliminare l’illegittimità/errore del proprio atto “.
Sul tema è bene evidenziare anche la circolare del Ministero delle Finanze n.198/S del 5/08/98, la quale ribadisce che ” non assume rilevanza il decorso dei termini per presentare ricorso”.
Ne deriva, pertanto, che l’annullamento totale dell’accertamento, lungi dal costituire un comportamento meramente discrezionale, rappresenta invece un atto fortemente dovuto. Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che se c’è un errore nella pretesa dell’amministrazione lo sgravio in via di autotutela è obbligatorio, in quanto anche l’Agenzia delle Entrate, come tutta la pubblica amministrazione, ha il dovere di uniformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (sent. Corte Cassaz. n.6283 del 20/04/2012).
Si spera, dunque, che tali sentenze possano finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dell’azione del Fisco.
Avv. Matteo Sances