Può essere riconosciuto già in fase di assistenza il credito maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la dichiarazione. Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l’esistenza contabile del suo credito, mediante la produzione ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). Lo prevede la circolare n. 21/E di oggi che integra le indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 6 agosto 2012.
Resta fermo che trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata.
La posizione si chiude in assistenza alle comunicazioni di irregolarità – Il documento di prassi diffuso oggi definisce la rotta per chiudere tempestivamente la posizione del contribuente, senza che sia necessario ricorrere alla mediazione tributaria o al contenzioso per ottenere il riconoscimento del credito. Successivamente alla dimostrazione dell’esistenza del credito in fase di assistenza, infatti, l’ufficio, anziché richiedere il pagamento e successivamente procedere al rimborso, potrà direttamente riconoscere il credito effettivamente spettante e emettere una comunicazione definitiva in cui verranno richiesti gli interessi e la sanzione ed eventualmente la parte di credito utilizzata e non riconosciuta. Nel caso di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, la sanzione si riduce a un terzo di quella ordinaria.
Le indicazioni della circolare 34/2012 – La circolare n. 34/E del 6 agosto 2012, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabiliva che il credito Iva maturato in un’annualità per la quale fosse stata omessa la relativa dichiarazione, non poteva essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive a nulla rilevando il fatto che lo stesso fosse effettivamente maturato. Pertanto, se lo stesso credito veniva utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive ne conseguiva l’emissione di una comunicazione di irregolarità.
All’atto del pagamento delle somme richieste dall’ufficio se il credito, ancorché non dichiarato, risultava effettivamente spettante, il contribuente era ammesso al rimborso dell’eccedenza. Le stesse considerazioni erano state fatte in tema di imposte sui redditi e Irap. Un’ulteriore possibilità era concessa in sede di mediazione e di conciliazione ove è possibile “scomputare” direttamente dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l’eccedenza di credito riconosciuta come spettante, ferma restando la debenza di interessi e sanzioni nella misura del 40%. Ora in applicazione dei principi di efficienza, economicità e speditezza della pubblica amministrazione, per evitare ai contribuenti di anticipare le somme derivanti dalla comunicazione di irregolarità, il riconoscimento del credito viene avviene direttamente in sede di assistenza.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.