Semplificazioni fiscali, ecco le novità per gli studi di settore, lo Spesometro e l’Unico

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Dalle dichiarazioni ai modelli, passando per le comunicazioni e i servizi online. Meno adempimenti e procedure più snelle a vantaggio di cittadini e imprese. Le misure sono state illustrate oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma, dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal Vice Direttore Vicario, Marco Di Capua.
Salta, quindi, l’obbligo di presentare il modello per i dati degli studi di settore da parte delle aziende in fallimento. Diventa più snello e facile da compilare il quadro RU del modello Unico che “ospita” i crediti d’imposta. Semplificazioni in arrivo anche per lo “Spesometro” e per le comunicazioni sui contratti di leasing e noleggio, che viaggeranno in un unico modello, così come le operazioni black list. L’onda lunga delle semplificazioni investe anche il versante dei servizi online, con il Cassetto fiscale ancora più utile e ricco di dati, il canale Civis che apre le porte al 36 ter e l’F24 che allarga il suo bacino di tributi. Questi interventi, tutti di “taglio” amministrativo, si aggiungono alle misure contenute nel Disegno di legge semplificazioni come, ad esempio, i nuovi importi aggiornati (75mila euro di attivo per i parenti in linea retta) per presentare la dichiarazione di successione o l’eliminazione del “riaddebito” in fattura delle spese di vitto e alloggio dei professionisti.

Alcuni esempi di semplificazioni fiscali in sede amministrativa

Studi di settore, semplificare si può – A partire dal periodo d’imposta 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento. Inoltre, a partire dall’annualità 2012, l’invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta la trasmissione di Unico 2013.

Per l’annualità 2012 viene meno l’obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti anche per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Modelli in soffitta, il dato va in dichiarazione – Stop agli “appositi allegati” per le imprese che variano i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio. La comunicazione viaggerà direttamente in dichiarazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014). Allo stesso modo, sempre a partire da Unico 2014, confluiscono nella dichiarazione dei redditi le minusvalenze sopra i 50mila euro: non vanno, quindi, più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente.
Guadagna in leggerezza anche il quadro RU, storicamente dedicato ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni alle imprese: a partire da Unico 2013 è stato completamente ristrutturato e semplificato con un’unica sezione “multimodulo” che raggruppa tutti i crediti agevolativi (a eccezione di tre crediti che, per via delle specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni). In precedenza, il quadro RU era composto di 22 sezioni per i crediti, con ulteriori sezioni per la gestione dei crediti d’imposta ricevuti e trasferiti e per i limiti di utilizzo.

Comunicazioni più leggere, si parte dallo “Spesometro” – Anche lo “Spesometro”, che prevede l’obbligo per gli operatori economici di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini Iva, è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012.
L’intervento riguarda le operazioni interessate, i dati da comunicare, le modalità e la tempistica di invio. Un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l’obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa: le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo; l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento.

Facilitazioni in arrivo anche per il settore del leasing e del noleggio: a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello in uso per lo “Spesometro”.

I servizi online diventano ancora più utili e easy – Civis, il canale telematico dedicato all’assistenza ai contribuenti, apre le porte anche ai 36 ter. I contribuenti o i loro intermediari potranno quindi utilizzarlo per l’invio della documentazione richiesta ai fini del controllo formale, usufruendo così di un’ulteriore modalità di assistenza fiscale.
Si estendono, poi, le modalità di versamento tramite F24: l’uso della delega di pagamento si estende fra gli altri, anche ai pagamenti per l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’Invim, dell’imposta sostitutiva Invim, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e dei tributi speciali. Sempre nell’ottica di semplificare le procedure, entro il 30 settembre 2013 sarà possibile richiedere l’abilitazione al servizio Entratel via Pec. Una nuova modalità che si affianca a quella tradizionale che prevede la presentazione di una domanda presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Alcuni esempi di semplificazioni fiscali contenute nel Ddl

Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura – Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i 75mila euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta – Si allarga la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco. Aumenta a 75mila euro, infatti, il valore “soglia” dell’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, per chi la presenta diventa più facile allegare la documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva – Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche per l’Iva e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini Iva si allinea così a quella delle imposte dirette.