I contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e hanno subito la ritenuta d’acconto all’atto dell’accredito sui bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico possono recuperarla direttamente nel modello Unico 2013. E’ quanto stabilisce la risoluzione n. 47/E di oggi che individua i passi da seguire nella compilazione della dichiarazione.
Ecco come fare – Per il periodo d’imposta 2012, infatti, in alternativa all’istanza di rimborso, questi contribuenti possono indicare nel frontespizio della dichiarazione il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” (in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”).
Le ritenute relative ai bonifici vanno poi riportate nel quadro RS, nella colonna 2 del rigo RS33, normalmente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese. Bisogna fare attenzione a riportare le ritenute esclusivamente nel primo modulo del quadro RS e non deve essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.
Solo nel caso in cui siano presenti anche ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.
L’inapplicabilità della ritenuta del 4% ai nuovi minimi – L’articolo 25, comma 1, del Dl n. 78/2010 ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, attualmente del 4%, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Non devono essere assoggettati a questa ritenuta i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” che hanno rilasciato una apposita dichiarazione in tal senso alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011. Per questo motivo il nuovo quadro LM dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.