Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (DL Crescita 2.0).
Le agevolazioni possono essere concesse in favore di micro e piccole imprese localizzate all’interno delle 33 Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia riportate in allegato al decreto, nonché, in via sperimentale come disposto dalla norma sopra indicata, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.
La dotazione finanziaria per gli interventi da attuare nell’ambito delle Zone franche urbane , così come individuata nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ammonta a complessivi 303 milioni di euro, integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate. Per i comuni della provincia di Carbonia-Iglesias le risorse saranno individuate con un successivo decreto interministeriale, a valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis”.
Le agevolazioni previste dal decreto sono rappresentate dalle esenzioni consistenti in:
esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
esenzione dall’imposta municipale propria (IMU);
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”. Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro.
Le disposizioni di attuazione dell’intervento saranno contenute nei bandi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni regionali competenti, relativi a una o più Zone franche urbane.