Start up innovative: cambiano le regole e diventano meno vincolanti

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La start up innovativa pensata per facilitare l’autoimprenditorialità giovanile e lo sviluppo della ricerca subisce nuovi cambiamenti. Con il Dl 76/2013, infatti, si allentano i vincoli imposti per questo tipo di società rendendola più accessibile ad un pubblico più ampio.
Avviare una attività con le prerogative della start up innovativa vuol dire sostanzialmente poter accedere ad un sistema di vantaggio fiscale e contributivo (deduzione o detrazione delle somme investite dal reddito) ma soprattutto dal punto di vista dei contratti perchè si potrà assumere con contratto a termine senza dover rispettare il famoso “causalone” che impone alle imprese, appunto, per tale forma contrattuale l’obbligo di dichiarare le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che giustificano la limitata durata del rapporto di lavoro.
Detto ciò, il neo assunto dovrà essere impiegato in attività “inerenti o strumentali” all’oggetto sociale e per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 36. Concluso tale periodo, il rapporto di lavoro potrà essere rinnovato fino al raggiungimento dei quattro anno di beneficio.

Per ottenere tutto ciò, però, ci sono dei parametri che bisogna rispettare:
– la maggioranza delle quote deve essere detenuta dai soci per almeno 24 mesi;
– è costituita da non meno di 48 mesi;
– ha sede principale in Italia;
– non distribuisce gli utili;
– il valore della produzione non deve superare i 5 milioni a partire dal secondo anno di vita;
– ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commecializzazione di prodotti innovativi;

Fermo restando che i requisiti obbligatori che costituiscono l’impianto generale della società restano tali, l’intervento di modifica è stato realizzato sulle altre tre condizioni richieste tra cui scegliere e da aggiungere al resto. Si parla, in particolare, di:
-spese in ricerca e sviluppo che passa dal precedente 20% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, all’attuale 15%;
– impiego di personale specializzato che prima doveva essere di almeno un terzo del personale aventi un dottorato di ricerca o una laurea e che ora potrà essere anche costituito per due terzi da soggetti con laurea magistrale;
– possesso di una privativa industriale (eventuali brevetti) che prima si limitava a invenzioni legate strettamente all’oggetto sociale ma che ora potrà comprendere anche i diritti su programmi di elaborazioni debitamente registrati.
Inoltre, tra le novità c’è anche l’apertura della maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea anche a persone fisiche senza dover aspettare più 24 mesi dalla costituzione della società.

C.M.