Nuovi meccanismi regolano la richiesta di rateizzazione dei contributi non versarti all’Inps. Con la circolare n. 108/2013, infatti, l’Istituto presenta le nuove procedure per fare richiesta di dilazione del debito maturato a patto che si tratti di un debito ancora in fase amministrativa e per cui è stato inviato solo l’avviso bonario.
Le modifiche sono state apportare per incentivare il ricorso alla rateizzazione breve che può aprire la strada al rilascio rapido del Durc.
Le domande dovranno seguire tutte le direttive contenute nel messaggio Inps 11532 del luglio scorso, saranno esclusivamente online e dovranno comprendere tutti i debiti maturati fino a quel momento. Per questo diventa necessario per il contribuente/ datore di lavoro avere un quadro dettagliato di quanto deve all’Istituto al fine di non vedersi la domanda rigettata. A tale proposito si rende utile il nuovo servizio di “Regolarità contributiva online” messo di recente a disposizione e a cui è possibile accedere tramite delle semplici password fornite dall’Istituto stesso.
Le rate concesse possono essere al massimo 24 con un aumento a 36 previo concesso del Ministero del lavoro, l’istanza dovrà essere inviata al direttore centrale entrate contributive qualora di tratti di un debito superiore al milione di euro; ai direttori generali regionali per somme tra i 500 mila e un milione; e ai direttori provinciali per quelli sotto i 500 mila. Entro i successivi 15 giorni l’Inps procederà a comunicare l’esito dell’istanza.
La prima rata non dovrà più essere versata, come in passato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del rientro ma verrà indicata una data all’interno di ogni singolo piano e il versamento dell’acconto sarà considerato concludente solo se verrà effettuato entro quel termine. La seconda rata, invece, partirà entro i 30 giorni successivi e così via mese mese.
Può capitare però che, nonostante la dilazione, il contribuente non riesca comunque a sostenere i pagamenti mensili del piano di ammortamento. Fermo restando che la rateizzazione non può essere richiesta per chi ne ha già una decaduta per mancato pagamento delle rate, è possibile per gli altri richiedere una ulteriore dilazione. In passato era possibile farlo solo se si estingueva tutto i debito rateizzato. Oggi, invece, è anche possibile ottenere una rimodulazione purché si tratti di massimo tre rate scoperte (se facenti capo a datori di lavoro o committenti) o a un trimestre/rata (se si trattasse di lavoratori autonomi. La dilazione non potrà superare i sei mesi. Questo meccanismo impedisce che la piano decada del tutto.