Il nuovo redditometro: accertamenti solo per scostamenti del 20%

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Pronte le linee guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro): fari puntati sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20 per cento. Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l’Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.
Maggiore spazio al dialogo con un “doppio” contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l’Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat.
Sono solo alcuni dei punti cardine del nuovo accertamento sintetico, che la circolare n. 24/E di oggi illustra partendo dalle novità introdotte dal Dl n. 78/2010 che ha modificato l’art. 38 del DPR n. 600/1973 e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.
Il documento di prassi ricorda anche che il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole (come prevede l’art. 22, comma 1, del Dl n. 78/2010). Nella circolare, inoltre, le Entrate evidenziano come il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.
La selezione delle posizioni a rischio – Un’attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione è a fondamento del nuovo metodo accertativo. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’incidenza delle presunzioni.
Come funziona il nuovo accertamento sintetico – Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione:
– le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;
– le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc);
– la quota relativa agli incrementi patrimoniali;
– la quota del risparmio formatasi nell’anno.
Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l’ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.
Il doppio contraddittorio – Il nuovo metodo accertativo “raddoppia” i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell’anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l’integrazione delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.
Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare l’accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
Quando le prove chiudono la partita – In sintesi sono indicate le linee guida sul tipodi prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa.
• Situazioni e fatti certi: il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
• Concreta disponibilità di un bene di cui l’Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per un’automobile di proprietà, può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto).
• Infine, per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l’Amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.