L’impresa che riceve finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. E’ quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia pubblicato oggi, che definisce i termini e le modalità per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dal Dl n. 138/2011, per i soggetti che svolgono attività di impresa. Questa misura fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.
Il calendario degli invii – Il documento dispone che, per i finanziamenti ricevuti nel periodo d’imposta 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. A regime, il termine sarà, invece, il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.
Il “dato” è tratto – Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La trasmissione dei dati, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, può essere effettuata anche dagli intermediari.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it
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