Startup innovative: nuove modalità per l’accesso alle agevolazioni

0
706

Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, hanno recepito le modifiche alla definizione di startup – contenute nel Decreto Lavoro – che semplificano e ampliano i requisiti per l’accesso alle agevolazioni.
Le guide sintetiche aggiornate e il nuovo modulo di autocertificazione e iscrizione delle startup presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese sono disponibili nella sezione “Startup innovative” del nostro sito.

Il modello di autodichiarazione per la certificazione degli incubatori è rimasto, invece, invariato.

I contenuti principali della nuova legge sono:
1. Definizione di startup – la normativa si riferisce esplicitamente alle “startup innovative” per evidenziare che il target non include qualsiasi nuova impresa ma è incentrato su quelle il cui business è chiaramente legato all’innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup deve presentare le seguenti caratteristiche: (a) essere operativa da meno di quattro anni; (b) avere la sede principale in Italia; (c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; (d) non deve distribuire utili; (e) avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica; f) non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Infine, la startup è qualificabile come innovativa se almeno il 15% delle proprie spese sono in Ricerca & Sviluppo (R&S), oppure se almeno un terzo del team è composto di dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è composto da persone in possesso di laurea magistrale, oppure se è proprietariao depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di un programma per elaboratore originario registrato.
2. Definizione di startup a vocazione sociale – possiede gli stessi requisiti delle altre startup, ma opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale.
3. Definizione di incubatore certificato – attraverso la verifica da parte dell’incubatore o acceleratore di startup del possesso di alcuni requisiti specifici relativi ai locali, al management, alle attrezzature e soprattutto al track record. In questo modo la legge mira a individuare quali strutture in Italia offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione. Gli incubatori certificati possono beneficiare di alcuni strumenti previsti dalla legge (uso di stock option à v. sotto, punto 7; accesso al credito d’imposta à v. sotto, punto 8; accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanziaà v. sotto, punto 11).
4. Le startup e gli incubatori certificati devono registrarsi in una sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l’occupazione.
5. Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa – la startup, a differenza delle altre aziende, non dovrà pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio.
6. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle startup – la startup potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi. Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile (à v. sotto, punto 7).
7. La startup potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono accedere a questi strumenti.
8. Credito d’imposta: è previsto un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati.
9. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
10. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predispostadalla Consob. Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” l’Italia è l’unico paese nella EU con una normativa organica sull’equity crowdfunding.
11. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle startup.
12. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, 5immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
13. Introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolla. Questa misura mira ad evitare che l’imprenditore possa affrontare più agevolmente il procedimento liquidatorio e che sia limitato il rischio che resti “marchiato” come “qualcuno che ha fallito”.
14. Lancio di un concorso per realizzare una campagna nazionale per promuovere una migliore comprensione e consapevolezza nell’opinione pubblica, e specialmente tra i giovani, sul ruolo dell’innovazione e delle opportunità offerte dalla nuova legislazione in materia di startup.
15. Creazione di un meccanismo di valutazione sistematica e di monitoraggio delle politiche attraverso la raccolta costante di dati e analisi dell’impatto della nuova normativa, con il supporto dell’ISTAT.