Licenziamento per giustificato motivo: conciliazione obbligatoria entro 20 giorni

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Velocizzare i tempi, definire le procedure e accertare competenze e responsabilità delle parti. Sono questi gli obiettivi perseguiti dal Ministero del Lavoro attraverso la Circolare n.3 del 2013 sulla conciliazione obbligatoria in materia di licenziamenti per giustificato motivo.
Il documento prende forma a partire dalla legge Fornero n. 92 del 2012 e vede come principali attori i datori di lavoro con dipendenti in numero superiore a 15 (o 5 in caso di imprenditori agricoli). Il caso, come abbiamo accennato, è quello del licenziamento per giustificato motivo ovvero quando siano implicate ragioni legate allattività produttiva o all’organizzazione del lavoro. La circolare del Ministero stabilisce, inoltre, anche i principi in base ai quali si debba calcolare il numero dei lavoratori: in linea generale è necessario fare una stima della media dei contratti stilupati negli ultimi sei mesi, escludendo gli assunti con contratto di inserimento, gli assunti con contratto di reinserimento, gli assunti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e i lavoratori somministrati. Rientrano, invece, i part time, i pro quota e i lavoratori intermittenti.
La procedura per l’iter di conciliazione è molto semplice. In prima luogo, qualora il datore di lavoro volesse attivare un licenziamento, si dovrà comunicare per iscritto tale intenzione alla competente Direzione del lavoro territoriale, mettendo in copia anche il lavoratore interessato e motivando la sua scelta. Fatto ciò, la procedura di conciliazione viene ufficialmente attivata tanto che il Dtl dovrà convocare le parti entro sette giorni a partire dal ricevimento dell’informativa dell’imprenditore. Le tempistiche di conclusione di tutto il procedimento sono perentorie: 20 giorni salvo richieste particolari da parte del conciliatori. All’incontro presso la Direzione, lavoratore e datore di lavoro potranno farsi assistere da organizzazione sindacali o rappresentanti legali. Al termine dell’incontro, qualunque sia l’esito dello stesso, l’imprenditore sarà tenuto a versare all’Inps i ticket sui licenziamenti.
Il Ministero, infine, specifica anche che, nel caso in cui le motivazioni date a giustificazione del licenziamento non fossero effettivamente quelle riconducibili al giustificato motivo, il datore di lavoro incorrerebbe in pesanti violazioni amministrative.

Di seguito il testo della Circolare:
Circolare n.3 del 2013 – Ministero del Lavoro