Accertamento da Redditometro nullo se c’è lo scudo fiscale

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Lo scudo fiscale salva anche dagli accertamenti da redditometro. Grazie all’articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 che ha introdotto ogni tipo di tutela da accertamento tributario e contributivo per chiunque decidesse di far rientrare in Italia somme detenute all’estero illegalmente e limitatamente alle somme stesse, i soggetti interessati non potranno essere sottoposti a verifiche fiscali e, comunque, potranno portare come giustificazione della capacità di spesa le risorse estere rimpatriate.
Si tratta di una norma che sicuramente andrà ancora una volta a favore di chi vanta uno stato patrimoniale consistente il quale sarà esonerato anche ora da eventuali confronti con gli agenti del fisco. Ad avvallare la regola è anche una circolare delle Entrate (43/E del 2009) che dichiarata automatica la preclusione dagli accertamenti per gli imponibili scudati. Si specifica, inoltre, che non c’è nemmeno bisogno di una prova certa (come invece si chiede a tutti gli altri cittadini italiani in caso di confronto diretto con i funzionari) e quindi di documenti ed estratti conto, basta un “collegamento astratto” tra gli importi sanati e le spese sostenute in Italia. Non solo. Lo scudo mette in sicurezza i capitali in oggetto da tutti i tipi di accertamento possibili e a ribadirlo sono anche diverse Commissioni tributarie (Ctr Friuli, Ctp Rimini, Ctp Milano, Ctp Pordenone) i quali spiegano che, al di là del termine di 30 giorni stabilito dall’Entrate per opporre lo scudo all’accertamento, resta a discrezione del contribuente decidere quando e se far presente l’esistenza della preclusione.