E’ illegittimo l’accertamento troppo “veloce”.
A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con la sentenza n.416/04/13 del 24/05/2013 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), ha stabilito che “l’art.12, comma 7, della legge n.212 del 27/07/2000 – ossia lo Statuto dei Diritti del Contribuente – prevede che, a seguito del rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici finanziari, tale termine è finalizzato a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l’amministrazione prima che questa emetta l’avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine determina l’illegittimità dell’accertamento”.
I giudici di Lecce, inoltre, nella medesima sentenza riconoscono una portata generale delle predette disposizioni laddove specificano che “la regola dettata dalla citata norma con riferimento espresso all’avviso di accertamento vale anche per tutti gli atti ad esso equiparabili, come appunto l’atto di contestazione” (il caso in oggetto riguardava, infatti, un atto di contestazione di violazione a seguito di un processo verbale per una presunta mancata emissione di uno scontrino fiscale).
Tale pronuncia assume ancora più importanza se si considera la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.18184 del 29/07/2013, la quale sulla stessa linea ribadisce l’illegittimità dell’accertamento non rispettoso del termine di sessanta giorni innanzitutto perchè in palese contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del Contribuente che hanno una forza particolare e non possono essere trascurate.
La Suprema Corte, infatti, chiarisce che “Anche se è consolidato il principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, tuttavia alla specifica <> di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come principi generali dell’ordinamento tributario non può non essere attribuito un preciso valore normativo”.
In pratica, le norme dello Statuto assumono una forza particolare poichè rappresentano la diretta espressione di principi tutelati dalla Costituzione, come quello di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) oppure quello di capacità contributiva (art. 53 Cost.), e quindi in definitiva costituiscono le fondamenta dello Stato di diritto (si vedano le sentenze Cass. n.24217/2008, n.3559/2009, n.25197/2009, n.6627/2013).
Alla luce di ciò, si ritiene che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano voluto riconoscere non solo l’importanza del rispetto dei sessanta giorni per l’emissione dell’accertamento ma anche di tutte quelle altre norme previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente come ad esempio in tema di notifica degli atti tributari (l’art. 6 prevede che “l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”) oppure in merito alla necessaria motivazione degli stessi (art. 7).
D’altronde, chiarisce ancora la Suprema Corte che la “sanzione della invalidità dell’atto a seguito del mancato rispetto dello Statuto” pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce in una divergenza dal modello normativo (ossia dallo Statuto dei Diritti del Contribuente) di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve”.
Ci si augura, dunque, che questa autorevole pronuncia delle Sezioni Unite possa giustamente portare ad una maggiore autorevolezza dello Statuto dei Diritti del Contribuente, fino ad oggi troppo poco considerato sia dall’Amministrazione finanziaria che dallo stesso legislatore.
Avv. Matteo Sances
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