I contribuenti residenti nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Emilia Romagna, Veneto e Lombardia – e che hanno riportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, di lavoro autonomo o alle scorte di magazzino, possono considerarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Dunque, questi soggetti sono esonerati dalla presentazione del relativo modello degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. I contribuenti che, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, possono per il 2012 non compilare il quadro T- Congiuntura Economica e riportare la situazione soggettiva nelle annotazioni di Gerico 2013. Il documento di prassi, inoltre, specifica che la modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività prevalente esercitata si può configurare come “causa” di esclusione rientrante tra quelle previste per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Sono questi i chiarimenti di maggior interesse contenuti nella circolare n. 30/E, diffusa oggi, che risponde ai quesiti dei contribuenti in materia di applicazione degli studi di settore.
Studi di settore versione soft per gli eventi sismici 2012 – Il documento di prassi passa in rassegna alcuni casi in cui i contribuenti possono presentare un periodo di non normale svolgimento dell’attività, come ad esempio i danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo che li rendono inidonei all’uso, oppure, i danni rilevanti alle scorte di magazzino che causano la sospensione prolungata della produzione. Nell’eventualità, prosegue la circolare, in cui i contribuenti, dopo l’evento sismico, non riescano ad accedere ai locali di esercizio dell’attività poiché situati in aree di divieto assoluto d’accesso, è ipotizzabile un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In questi casi, quindi, i soggetti d’imposta non sono accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, se residenti nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, dalla presentazione del modello, per il periodo d’imposta 2012.
Correttivi “crisi”: quando il Quadro-T non trova gli “ex-minimi” – I contribuenti che esercitano attività d’impresa e, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di usufruire del regime dei “minimi”, possono non compilare il quadro T – Congiuntura Economica nel caso in cui non abbiano i dati utili per il calcolo dei correttivi “crisi”. I soggetti interessati possono comunque fornire le indicazioni utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.
Attività prevalente cessata, sì alla disapplicazione – Nel caso in cui la situazione dell’impresa subisca una rilevante modifica nel corso del periodo d’imposta di riferimento, come nel caso in cui l’attività prevalente esercitata risulti cessata, questa evenienza si può configurare come causa di esclusione dall’applicazione degli studi di 2settore. Comunque, anche in questo caso, è prevista la compilazione del modello per i soggetti esclusi. In particolare, in sede di presentazione del modello, questi soggetti dovranno specificare, nella sezione “Note aggiuntive” di Gerico, la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell’impresa a una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
Il testo della circolare, con l’elenco completo in dettaglio delle risposte fornite, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it