Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato, con riferimento alla verifica dei risultati d’esercizio 2012, per le regioni Calabria e Molise, il consolidamento delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e successive modifiche intervenute.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2013, in queste regioni è confermata l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30.
La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap da effettuare a novembre 2013 che dovrà essere determinato:
• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2012, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;
• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione della prima rata, sulla quale la maggiorazione non era applicabile. Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2013, previsto per le regioni Calabria e Molise, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2014. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2013, oltre a quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2012, applicando l’aliquota maggiorata, pari al 2,03%.