La tassa sui rifiuti solidi urbani (cosiddetta TARSU) non è stata abrogata nel 2010 ma anzi è valida fino al periodo d’imposta 2012.
A tali conclusioni sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che, in una recente pronuncia, hanno puntualmente ricapitolato l’intricato avvicendamento delle norme in materia (sentenza del 19/07/2013).
Essi, infatti, chiariscono come il legislatore abbia disciplinato il regime transitorio del passaggio dalla TARSU – tributo comunale a parziale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti – alla tariffa per la copertura integrale dei costi (cd. TIA).
Questo avvicendamento, iniziato con l’art. 5, comma 1, del Dl n.208/2008 che stabiliva un periodo transitorio di applicazione della TARSU per il 2007, 2008 e 2009 in attesa della completa attuazione della norma sulla TIA (Dlgs n.152/2006), secondo i giudici non ha portato a vuoti normativi “ha lasciato periodi successivi “scoperti””.
Dunque, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria “la TARSU era stata abrogata dal decreto Ronchi (Dlgs n.22/1997) il quale era stato a sua volta abrogato dal decreto cd codice ambientale (Dlgs n.152/2006) il quale ultimo tuttavia, non poteva esplicare i suoi effetti in attesa del provvedimento di attuazione della tariffa (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria del 19/07/2013).
Per i giudici, in pratica, la TARSU è stata ritenuta pienamente applicabile proprio grazie alla normativa sulla TIA che ha eliminato le disposizioni abrogatrici della prima e ha consentito la sua temporanea applicazione.
Applicazione, tra l’altro, avvenuta fino al 2012 poiché il legislatore ha permesso ai Comuni di poter richiedere indifferentemente la TARSU oppure la TIA.
Avv. Matteo Sances
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