Multe fino a 1800 per chi fitta un locale senza allegare nella documentazione l’Ape, l’attestazione di prestazione energetica. Lo stabilisce il Dlgs 192/2005, art.6 convertito in legge 90/2013 e in vigore a partire dallo scorso 4 agosto.
In pratica, chiunque si appresti a locare un locale è obbligato a mettere a disposizione del potenziale locatario l’attestazione affinché gli sia chiaro il potenziale energetico dell’immobile e, quindi, del suo consumo o risparmio. Si tratta di un’operazione che deve essere effettuata necessariamente prima della stipula del contratto stesso affinché ci si renda conto se affittare quella determinata superficie sia conveniente a livello di consumi o meno e si acquisiscano eventuali informazioni sugli interventi da effettuare per migliorarne le prestazioni.
Il momento della visione dell’Ape è importante a tal punto che, nel corso della stipula del contratto, all’interno della documentazione si dovrà inserire un’apposita clausola in cui si dichiari che il locatario ha ricevuto tutte le informazioni e le carte utili per prendere conoscenza di questa particolare caratteristica dell’immobile. Fatto ciò, al contratto si dovrà allegare l’Ape certificato da un apposito tecnico che non potrà essere un parente (fino al quarto grado) ma un soggetto indipendente. Si potrà optare anche per una copia fotostatica del documento purché sia a colori tanto da permettere di individuare le otto tipologie di classificazione energetica, e sia sempre autenticata dal tecnico. All’interno del contratto, inoltre, si dovrà ancora inserire una postilla in cui si dichiari che è stato allegato l’attestato il quale, infine, ne dovrà risultare parte integrante eventualmente spillando il tutto insieme.
Tecnicamente non sono ancora disponibili le basi di calcolo per l’Ape per cui si utilizzano le vecchie procedure stabilite dal Dpr n.59/2009. E’ ancora possibile utilizzare l’Ace (attestato di certificazione energetica) rilasciata fino al 5 giugno 2013 a meno che non siano state apportate modifiche strutturali all’immobile tali da influire sulla prestazione energetica (cambio infissi, coibentazione, riscaldamento, etc.). In quest’ultimo caso, scatterebbe l’Ape.
Il non rispetto di tutte queste norme farà scattare non solo la nullità automatica del contratto di locazione ma anche una multa che può andare da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1800. In alcun modo non sarà possibile derogare a tale obbligo, nemmeno nel caso in cui sia lo stesso affittuario a dichiarare di rinunciare all’attestazione.
C.M.