Lavoratori “salvaguardati”: ecco come accedere alla pensione

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Con la pubblicazione della circolare n. 44 del 12/11/2013  il Ministero del Lavoro fornisce (nel paragrafo I) le indicazioni per la presentazione delle istanze da parte dei 9.000 lavoratori da salvaguardare indicati agli articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013, e cioè:

    1. n. 6.500  lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, che abbiano conseguito dopo la cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito lordo complessivo non superiore a 7500 euro e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge citato;

  1. n. 2.500 lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano a essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il quale perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Questi lavoratori dovranno presentare l’istanza di salvaguardia alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro entro il 26 febbraio 2014.
Nel paragrafo II della circolare si impartiscono invece istruzioni alle Commissioni per  la trasmissione all’INPS delle istanze  della prima procedura  di salvaguardia di cui al D.l. 1 giugno 2012 e alla circ. 19/2012 del 31 luglio  2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni  o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali e in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, in quanto, in base all’art. 2 commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 101/2013,  è stata superata la posizione ministeriale in merito all’accessibilità alla salvaguardia da parte dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali e da parte di coloro  nei cui confronti l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande  presentate prima del 4 dicembre 2011.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, le Commissioni (paragrafi II e III)  dovranno esaminare le istanze presentate per la prima volta da queste categorie di lavoratori in occasione della c.d. “prima salvaguardia”, nel paragrafo II viene fissato al 27 febbraio 2014 il nuovo termine entro il quale i lavoratori interessati dai commi 5 –bis e 5 – ter potranno presentare per la prima volta istanza di salvaguardia alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro.

La circolare traccia infine le fasi e le modalità operative per l’intero procedimento amministrativo di presentazione e l’esame delle istanze e riportando in allegato la modulistica da utilizzare.