SCADENZE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2013

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11 Novembre 2013

IMPOSTA DI BOLLO – VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI
Termine per il versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre 2013 per le Banche e gli Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari. Codici tributo: 456T – Imposta di bollo – tassa sui contratti di borsa.
CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO: CONSEGNA AL DIPENDENTE O PENSIONATO DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO E DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
Termine ultimo, per i Centri di Assistenza Fiscale o per il professionista abilitato, per consegnare direttamente al dipendente o pensionato il modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione 730/3.
CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO: TRASMISSIONE DATI 730/2013 E MODELLI 730-4 INTEGRATIVI
Termine ultimo, per i Centri di Assistenza Fiscale o per il professionista abilitato, per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2013 e i relativi modelli 730-4 integrativi.

12 Novembre 2013

SPESOMETRO: COMUNICAZIONE PER GLI ACQUISTI VIA POS (PROROGA DEL 3 LUGLIO)
Termine ultimo, per gli operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, dei dati dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate.
E’ necessario inoltre comunicare, il codice fiscale dei soggetti associati o con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale.
Le suddette comunicazioni devono essere inviate per via telematica, utilizzando i software disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
SPESOMETRO: COMUNICAZIONE CESSIONI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE E RICEVUTE NEL 2012
Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione, esclusivamente per via telematica, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012.
Per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore ad € 3.600,00, al lordo dell’Iva.

14 Novembre 2013

SOGGETTI IRES: COMUNICAZIONE MINUSVALENZE DI AMMONTARE SUPERIORE A 50.000 EURO
Termine ultimo, per i soggetti passivi IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, per la comunicazione (in carta libera) delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. La comunicazione e’ da inviare con raccomandata A/R alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale.

15 Novembre 2013

SOGGETTI IVA: FATTURAZIONE DIFFERITA
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo devono provvedere alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre 2013. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
SOGGETTI IVA ESERCENTI IL COMMERCIO AL MINUTO E ASSIMILATI E SOGGETTI CHE OPERANO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2013
I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.
REGISTRAZIONE FATTURE INFERIORI A 300,00 EURO
Termine ultimo, per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.
CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO UNITARIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI: RAVVEDIMENTO
Termine ultimo, per i contribuenti che sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2013 (ravvedimento breve). Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, oppure il modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Codici tributo:
8901: sanzione pecuniaria Irpef
1989: interessi sul ravvedimento – Irpef
8902: sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994: interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
8926: sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998: interessi sul ravvedimento – Addizionale comunale – Autotassazione
8904: sanzione pecuniaria Iva
1991: interessi sul ravvedimento – Iva
8918: sanzione pecuniaria Ires
1990: interessi sul ravvedimento – Ires
8907: sanzione pecuniaria Irap
1993: interessi sul ravvedimento – Irap
8906: sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO TENUTI AL VERSAMENTO UNITARIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI: RAVVEDIMENTO
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per effettuare la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2013 (ravvedimento breve). Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, oppure il modello F24 EP.

Codici tributo:
891E – Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
892E – Sanzioni per ravvedimento su Irap
893E – Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
801E – Sanzione pecuniaria IVA
802E – Sanzione pecuniaria IRES
137E – Interessi sul ravvedimento Ires
138E – interessi ravvedimento IVA
139E – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
140E – Interessi sul ravvedimento Irap
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI PENSIONE: RICHIESTA FRAZIONAMENTO CANONE
Termine ultimo per i contribuenti titolari di reddito di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non superiore a 18.000 euro annui, per richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone Rai relativo all’anno 2013 tramite ritenuta con addebito mensile sulle rate di pensione.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRO-LOCO
Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente. Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a 250.000 euro devono effettuare le annotazioni dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali riferite al mese precedente.

18 Novembre 2013

SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalita’ telematiche (Modello F24). L’imposta sugli intrattenimenti e’ estesa a tre categorie di attività: – esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata della eventuale musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale), con esclusione dei concerti musicali , vocali e strumentali soggetti ad I.V.A. – utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento; – ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse, nonchè esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. Codici tributo: 6728 – Imposta sugli intrattenimenti.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)
Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel terriotorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO REDDITI DI PENSIONE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 18.000 ANNUI: VERSAMENTI
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono versare la rata relativa al canone Rai (codice tributo 3935) e la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 1013). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
BANCHE E POSTE: VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI BONIFICI EFFETTUATI NEL MESE PRECEDENTE
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite modello F24 con modalita’ telematiche, indicando il codice tributo “1039” e, contestualmente, sono tenute a rilasciare al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO TENUTI AL VERSAMENTO UNITARIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per effettuare:
– Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente (codici tributo: 100E – 104E)
– Versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente (codice tributo: 380E)
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 381E)
– Versamento rata addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo: 381E)
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 384E)
– Versamento rata addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo 384E)
– Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente (codice tributo: 385E)
– Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente (codice tributo: 112E)
– Liquidazione e versamento mensile IVA – Saldo IVA annuale (codici tributo: 610E per versamento Iva mensile e 619E per Iva annuale)
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche
CONTRIBUENTI IVA CON PAGAMENTO RATEALE DELL’IMPOSTA
Termine ultimo, per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta dovuta per l’anno 2012, per versare la 9° rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico.
I codici tributo sono i seguenti:
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 interessi pagamento dilazionato delle imposte erariali

CONTRIBUENTI IVA MENSILI: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE PRECEDENTE
I contribuenti iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalita’ telematiche. Codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
CONTRIBUENTI IVA MENSILI CHE HANNO AFFIDATO A TERZI LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA RELATIVA AL SECONDO MESE PRECEDENTE
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6010 – Versamento IVA mensile ottobre

CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI: VERSAMENTO DELL’IVA DOVUTA PER IL 3° TRIMESTRE
Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell’Iva dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6033 versamento iva trimestrale – 3° trimestre
SOSTITUTI D’IMPOSTA: VERSAMENTO RITENUTE MESE PRECEDENTE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di agosto esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
SOSTITUTI D’IMPOSTA: VERSAMENTO DELL’ADDIZIONALE REGIONALE DELL’IRPEF
I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Codice tributo: 3802 – Addizionale regionale all’Irpef – Sostituti d’imposta
SOSTITUTI D’IMPOSTA: VERSAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELL’IRPEF
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848);
– della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847)
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. (codice tributo: 3848)
– dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
SOGGETTI INCARICATI AL PAGAMENTO DEI PROVENTI O ALLA NEGOZIAZIONE DI QUOTE RELATIVE AGLI O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Codici tributo:
1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
1061 – ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973
VERSAMENTI UNICO 2013 E IRAP PERSONE FISICHE (RATEIZZAZIONI)
Termine ultimo, per le persone fisiche titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto maggiorando l’intero importo dello 0,40%, per:
– il versamento della quarta rata delle imposte risultanti da Unico e Irap 2013, con applicazione degli interessi dello 0,95%.
– il saldo dell’Iva relativa al 2012 (quarta rata) risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese (periodo 18/3/2013 – 17/6/2013), e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro l’8 luglio, devono invece versare la sesta rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,41%.
Le persone fisiche titolari di partita Iva che non partecipano a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, o che esercitano attività economiche non soggette agli studi di settore, con pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno, devono effettuare:
– il versamento della sesta rata delle imposte risultanti da Unico e Irap 2013, e della sesta rata del saldo Iva 2012 con applicazione degli interessi dello 1,64%. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 luglio (con maggiorazione dello 0,40%) si tratta della quinta rata, con applicazione degli interessi dello 1,31%.
I versamenti devono essere effettuati per via telematica con modello F24 o presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Riscossione.
VERSAMENTI UNICO 2013 E IRAP SOGGETTI IRES (RATEIZZAZIONI)
Termine ultimo per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore e che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dall’8 luglio, per:
– il versamento tramite modello F24 telematico della sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013, con applicazione dello 1,41% di interessi
– il saldo dell’Iva relativa al 2012 (sesta rata) risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18/3/2013 – 17/6/2013 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,41%.
I soggetti Ires che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%, devono versare la quarta rata, con applicazione degli interessi dello 0,95%.
I soggetti Ires che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che non partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore, con pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno, devono effettuare:
– il versamento della sesta rata delle imposte risultanti da Unico e Irap 2013, e della sesta rata del saldo Iva 2012 con applicazione degli interessi dello 1,64%. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 luglio (con maggiorazione dello 0,40%) si tratta della quinta rata, con applicazione degli interessi dello 1,31%.
Il versamento deve essere effettuato per via telematica con modello F24 o presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Riscossione.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ASSOCIAZIONI PRO-LOCO: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE
Termine ultimo per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, per la liquidazione e il versamento dell’Iva per il 3° trimestre (senza la maggiorazione del 1%). Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 online e il codice tributo da specificare e’ il seguente: 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre.
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI NONCHÉ LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO CHE CORRISPONDONO REDDITI DI PENSIONE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 18.000 ANNUI: VERSAMENTI
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono versare la rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati (codice tributo 393E) e la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro, (codice tributo 111E) tramite modello F24EP con modalità telematiche.
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE, ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE NEL MESE PRECEDENTE.
I contribuenti Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo 2012, il nuovo termine per la presentazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è quello per la presentazione della liquidazione periodica Iva – mensile o trimestrale – nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva).

21 Novembre 2013
SOGGETTI PASSIVI IVA CHE NON EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE MENSILE: COMUNICAZIONI PER LO SPESOMETRO
Termine ultimo, da parte dei soggetti passivi IVA che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione esclusivamente per via telematica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata se le operazioni sono di importo non inferiore a 3.600 euro (Iva compresa). L’invio della comunicazione deve essere effettuato utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

25 Novembre 2013

PRESENTAZIONE TELEMATICA DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI RELATIVI ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEL MESE PRECEDENTE (ELENCHI INTRASTAT)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente (ottobre 2013). La presentazione deve avvenire per via telematica. Si ricorda che la periodicità di presentazione è mensile nelle ipotesi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.