Somme erogate dalla Pa, ecco quando applicare l’Iva

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I contributi dati dalla Pubblica amministrazione a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. Al contrario, non si applica l’Iva quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione. Con la circolare 34/E di oggi il Fisco detta le regole, condivise con la Ragioneria Generale dello Stato, da seguire per inquadrare, caso per caso, le somme erogate dalla Pa e tracciare il confine tra le due tipologie di pagamenti ai fini Iva, laddove non siano immediatamente riconducibili al quadro normativo di riferimento.

Differenze tra contributi e corrispettivi – Si parla di contributi pubblici quando la Pa non opera all’interno di un rapporto contrattuale, cioè quando le erogazioni sono effettuate secondo norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti definiti. Si parla, invece, di corrispettivi quando le erogazioni sono conseguenti alla stipula di contratti pubblici, oppure, al di fuori di questi, nelle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legislazione sulle attività negoziali delle Pa.

C’è Iva se i risultati dell’attività finanziata vanno alla Pa – I pagamenti della Pa destinati a un privato “attraggono” l’Iva se prevedono un rapporto di scambio tra i due attori da cui deriva un vantaggio diretto ed esclusivo per la pubblica amministrazione perché, ad esempio, acquisisce la proprietà del bene. In questo caso, infatti, ci si trova davanti a una prestazione e controprestazione che rientra nello schema contrattuale.

Clausole risolutive o penalità per inadempimento portano “corrispettività”- Le erogazioni della pubblica amministrazione rientrano nell’ambito del rapporto contrattuale quando in convenzione, anche tramite norme di rinvio, sono presenti clausole risolutive o di penalità per inadempimento. L’Agenzia precisa che anche se mancano queste clausole ci si può comunque trovare di fronte a un’erogazione corrispettiva. L’attività finanziata, infatti, può comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento comporterebbe una responsabilità contrattuale.