Quante volte è capitato che dopo il cambio di gestore elettrico siano arrivate salatissime bollette a conguaglio da parte del precedente fornitore? Forse non si contano i casi in cui le aziende dell’energia, ma anche quelle telefoniche, del gas o di altri beni facciano pervenire fatture er consumi che molto spesso sono di difficile comprensione anche se ciò spesso accade quando abbiamo optato per un’altra società
Se ne accorto un giudice di pace, in particolare un magistrato onorario, Michela Casiraghi, della sesta sezione civile del giudice di pace di Milano, che con la sentenza 112149/13 ha annullato le bollette elettriche a conguaglio dopo che un intero condominio aveva cambiato da tempo il fornitore per aver risolto da oltre tre anni il contratto con il gestore per l’illuminazione, fra l’altro, dei servizi comuni.
Nel caso di specie, la società del servizio elettrico non aveva prodotto in corso di causa le fatture di dell’energia dell’effettivo distributore e non solo non aveva neanche giustificato il ritardo con cui tornava a chiedere le somme ivi riportate con il vecchio cliente, ma era stata anche carente nel dimostrare l’effettivo maggior consumo.
Accolta in toto dal giudice, quindi, la domanda del condominio milanese con il conseguente annullamento delle due bollette, rispettivamente di oltre 3.600 e 660 euro, i cui importi erano stati richiesti per ulteriori consumi (asseritamente) non fatturati in precedenza.
Come accade sovente, anche nel caso di specie il fornitore si era “ricordato” dell’assunto credito solo dopo che erano passati ben tre anni dalla risoluzione del contratto di fornitura, con il condominio che evidentemente è passato a un’altra compagnia elettrica.
Solo allora era stato richiesto tale credito che ovviamente aveva messo in difficoltà l’amministratore poiché nel frattempo alcuni dei condomini si erano trasferiti altrove e la riscossione delle quote di spettanza sarebbe risultata piuttosto complicata.
Il gestore, però aveva provato a discolparsi del ritardo scaricando a sua volta la colpa del conguaglio sull’effettivo distributore dell’energia al condominio, che ha la facoltà i relativi dati entro cinque anni.
Peraltro, il precedente gestore non è riuscito a produrre le fatture di trasporto in giudizio e, dunque, non è stato in grado di fornire la prova del diritto di credito né si difende in maniera convincente dalla lamentata eccezione di abuso del diritto laddove la facoltà di fatturare a distanza di tanto tempo pone comunque il condominio in una posizione di inferiorità.
In ultimo, la causa in questione è da evidenziare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” perché stabilisce che anche il condominio può essere ritenuto quale “consumatore” ai fini della determinazione del foro competente che nel caso di specie è quello di Milano, dove si il complesso residenziale trova, nonostante l’azienda elettrica abbia eccepito il difetto di competenza territoriale tentando di spostare la causa a Roma.