Importanti chiarimenti da parte della Suprema Corte in tema di contratti di mutuo e interessi usurari.
Con recente pronuncia, infatti, si è chiarito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (sentenza Corte di Cassazione n.350 del 9/01/2013, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Con tale chiarimento, dunque, la Suprema Corte ha ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora.
I giudici della Corte di Cassazione, invece, a supporto della loro decisione citano una precedente pronuncia in tema di usura della Corte Costituzionale, nella quale viene sancito che “il riferimento contenuto nel Dl n.394 del 2000, art. 1, comma 1 (ossia l’interpretazione autentica del reato di usura) agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (sentenza Corte Costituzionale n.29 del 25/02/2002).
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il contratto di mutuo è sicuramente nullo se le penali, le commissioni, gli interessi di mora e/o qualsiasi tipo di spesa sommate al tasso di interesse, superano la soglia dei tassi ufficiali fissati secondo i dettami della legge antiusura (legge n.108 del 1996).
Logica conseguenza in questi casi, quindi (tralasciando le ripercussioni di tipo penale nei confronti dell’istituto bancario che ha applicato tali tassi), è che gli interessi non dovranno più essere pagati poiché nulli (si veda art. 1815, comma 2, cod. Civ.) e addirittura che qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo (ad esempio un pignoramento immobiliare nei confronti del mutuatario e/o dei garanti dello stesso) potrebbe essere fermata.
Ci si augura dunque che tale pronuncia possa contribuire a creare migliori rapporti e maggiore trasparenza in ambito finanziario.
Avv. Matteo Sances
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