La decisione sulle aliquote resta totalmente in mano ai Comuni che entro il 10 dicembre (a sette giorni dalla scadenza del versamento) hanno dovuto pubblicare le delibere in merito.
In pochi giorni, dunque, contribuenti ed intermediari si trovano a dover fare il nuovo calcolo della tassa per poi correre a saldare il tutto il 16 dicembre.
Per il saldo si dovrà detrare la quota di acconto versata a giugno al totale dell’imposta ma restano alcune eccezioni. Per quanto riguarda capannoni, alberghi, centri commerciali appartenenti alla catetgoria “D”, il saldo dovrà essere calcolato tenendo in conto l’aumento del moltiplicatore delle aliquote che passa da 60 a 65. Le abitazioni non di lusso vengono inquadrate direttamente sempre dai Comuni che decideranno anche in materia di comodato d’uso gratuito ai figli se assimilare l’abitazione alla prima casa o meno.
Una nota a parte devono avere i terreni agricoli per cui, per il saldo, si dovrà pagare l’Imu a meno che non facciano capo a impreditori agricoli professionali o coltivatori diretti. Di conseguenza, anche chi è in possesso di un piccolo terreno o giardino che non sia stato accatastato come di pertinenza della prima casa, dovrà calcolarci su la tassa. Il dubbio più grande resta per il conguaglio dell’acconto: dovendo pagare l’imposta in fase di saldo, si attendono disposizioni su se e quando si dovrà compensare il pagamento fatto a giugno secondo le nuove disposizioni.
In ogni caso, non tutti i proprietari di prima casa saranno esentati dal pagamento dell’Imu. Con il Decreto legge n.133/2013 approvato a novembre, infatti, si è venuta a creare una strana e fastidiosa situazione per cui il destino di molti contribuenti è sostanzialmente stabilito dal proprio Comune di residenza. In pratica, la norma impone a tutti i titolari di prima abitazioni di pagare la tassa qualora l’Amministrazione comunale abbia stabilito un’aliquota maggiore di quella base del 4×1000 stabilita dal Governo. L’importo da versare dovrà essere della misura del 40% della differenza tra il tributo standard calcolato dal Governo e quello invece maggiorato del Comune. Il tutto entro il prossimo 16 gennaio.
Tecnicamente il calcolo non è complicato:
– Prima di tutto bisogna trovare la base imponibile. Si parte dalla rendita catastale (riscontrabile in qualsiasi visura catastale che può essere facilmente reperibile anche online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate) che dovrà essere rivalutata del 5% e poi per il coefficiente stabilito per le abitazioni ovvero 160 (rendita c. X 5% = importo finale X 160 = base imponibile);
– Successivamente, si passa ad applicare l’aliquota comunale , variabile da città a città. (Es. Comune di Campobasso, aliquota 5×1000: base imponibile X 5/1000 = Imu comunale). A questo importo andranno detratti 200 euro in virtù dell’agevolazione fissa per tutti le prime case ed, eventualmente, 50 euro per ogni figlio a carico sotto i 26 anni.
– Calcolato l’importo comunale ora bisogna individuare quello relativo all’aliquota standard del Governo, per cui si moltiplicherà la rendita catastale rivalutata (ovvero la base imponibile) per 4/1000. Anche in questo caso, dal totale ottenuto andranno sottratte le varie agevolazioni di 200 euro e di 50 euro. Si avrà così l’Imu standard.
– Penultimo step sarà quello di calcolare la differenza tra Imu comunale e Imu standard (Imu comunale – Imu standard = nuova base imponibile.
– La somma che si dovrà versare entro il 16 gennaio 2014 sarà, dunque, il 40% della nuova base imponibile.
Si tratta di una “mini-Imu” che varrà solo per quei soggetti residenti in Comuni che hanno applicato un’aliquota maggiore di quella del 4×1000 mettendo così al riparo tutti gli altri contribuenti. Restano ferme tutte le altre norme in materia di tassazione immobiliare. In particolare, non pagheranno l’Imu gli anziani o disabili alloggiati in istituti di ricovero o residenti all’estero e proprietari di immobili non locati, i proprietari di prima casa data in comodato d’uso a figli (rientrano invece nella tassa i comodati tra fratelli o tra nonni e nipoti), i proprietari di immobili dello Iacp e delle cooperative edilizie, gli appartenenti alle forse dell’ordine e il coniuge separato a cui il giudice ha assegnato l’abitazione.
In linea generale, ogni tipo di esenzione sarà fissata a discrezione del proprio Comune di residenza.
C.M.