Sciolti i dubbi sulle regole per avvalersi di detrazione e rivalsa dell’Iva in presenza di un accertamento definitivo. Il contribuente può esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di accertamento definitivo. Il cessionario o committente potrà, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o prestatore l’Iva addebitatagli in via di rivalsa. Con la circolare n. 35/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida pratica che viene incontro alle richieste di chiarimento dei contribuenti su alcuni aspetti operativi legati a questa possibilità introdotta dal Decreto liberalizzazioni.
Gli adempimenti da effettuare – Per esercitare la rivalsa dell’Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/commissionario deve emettere, e annotare nei registri Iva, una fattura (o una nota di variazione in aumento) con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che dà titolo alla rivalsa. Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece, subordinato al pagamento dell’Iva accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l’annotazione nel registro acquisti. Il documento di prassi chiarisce che la norma non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario sul riscontro del versamento dell’imposta accertata, purché adempia agli ordinari doveri di diligenza e cautela nel verificare la correttezza e la regolarità della fattura ricevuta.
Ok alla rivalsa anche quando la definizione accorcia la lite – Quando il contribuente definisce l’accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, per esempio, l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale, può comunque addebitare in via di rivalsa l’Iva relativa all’accertamento. In tutti questi casi, infatti, si tratta di accertamenti divenuti definitivi.
Semaforo verde a giudizio concluso – Non è consentita la rivalsa, né l’esercizio del diritto alla detrazione, dell’imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi, né in pendenza di giudizio sull’avviso di accertamento. Ovviamente, a conclusione del contenzioso, si potrà esercitare la rivalsa nei confronti del cessionario/committente di quanto già versato nel corso del procedimento tributario.
Rateazione e compensazione – Il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato anche in caso di rateazione degli importi dovuti al Fisco, a condizione che la prima rata, che perfeziona la procedura e rende definitivo l’accertamento, sia stata pagata a partire dal 24 gennaio 2012. In questo caso il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate. Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, anche nell’ipotesi in cui l’Iva contestata sia assolta in parte mediamente versamento e in parte mediante compensazione con un credito Iva riconosciuto in sede definizione dell’accertamento, sarà possibile effettuare la rivalsa per l’intero ammontare di imposta accertato.
Esportatore abituale, ok alla detrazione dopo aver pagato l’Iva accertata – Anche l’esportatore abituale, cui il Fisco ha contestato di aver effettuato acquisti senza pagare Iva oltre il plafond disponibile, può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata dopo l’accertamento. Con riferimento ai tempi, il documento di prassi precisa che occorre far valere questo diritto, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha provveduto a pagare l’imposta, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi. Ciò nel rispetto del principio di neutralità del tributo, per cui l’opportunità di detrarre l’Iva a debito pagata dopo l’accertamento è riconosciuta anche quando chi è tenuto a versare l’imposta non è il cedente/prestatore ma il cessionario/committente.
Da quando si applicano le nuove regole – Il nuovo quadro normativo si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo l’entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni (24 gennaio 2012), che ha modificato l’art. 60, settimo comma, del Dpr n. 633/1972. In ogni caso, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l’imposta addebitata in via di rivalsa.