STOP ALLO STUDIO DI SETTORE SE L’ATTIVITA’ E’ CESSATA

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Se l’attività dell’impresa è cessata la non congruità agli studi di settore è più che giustificata.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta (sentenza n.503/03/13 liberamente visibile sul sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale evidenzia come le perdite che hanno determinato la chiusura dell’attività d’impresa non possono non essere considerate dall’Agenzia delle Entrate per giustificare la differenza con i ricavi presunti dallo studio di settore .

I giudici, dunque, oltre ad annullare l’accertamento fiscale ripercorrono i principi espressi in questi ultimi anni in tema di studi di settore, ribadendosia il carattere presuntivo degli stessi (in particolare si specifica come le risultanze rappresentino delle mere presunzioni “semplici”) sia la necessità di un serio preventivo contraddittorio tra il fisco e il contribuente al fine di “adattare” le risultanze dell’accertamento alla realtà.

Avv. Matteo Sances

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