Un’importante decisione sulla piaga del mobbing arriva dal tribunale di Milano, che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da sempre impegnata in difesa delle vittime di vessazioni sul luogo di lavoro ritiene utile portare all’attenzione di quanti subiscono angherie e soprusi.
Con la sentenza 1012/13, il giudice del lavoro designato, ha riconosciuto il diritto al risarcito del danno biologico – conseguenza dell’ansia e della depressione – nonché morale, al lavoratore cui non siano stati consentiti gli aggiornamenti e affidati compiti marginali rispetto al bagaglio professionale acquisito con gli studi e l’esperienza, sulla base di un’assunta incompatibilità ambientale. Secondo il tribunale di Milano il risarcimento dovuto per la dequalificazione dev’essere liquidato in relazione al 50 % dello stipendio lordo. Nel caso di specie il tribunale meneghino ha accolto il ricorso degli eredi di un medico oculista, assegnato a compiti marginali, in particolare alle dimissioni dei pazienti, privato della facoltà di operare e visitare nonché di ottenere aggiornamenti professionali. Nella fattispecie, il dottore era stato in primo luogo trasferito poiché l’azienda lamentava una non meglio precisata incompatibilità ambientale e poi a seguito di un ricorso in via d’urgenza risultato vittorioso, otteneva il ritorno in sede, ma, come accade sovente, con mansioni mortificanti. In conseguenza di tale scelta aziendale, il medico decide di ricorrere contro l’Asl per domandare il risarcimento del danno biologico, a causa di una lieve sindrome ansioso-depressiva, e morale, determinati dalla nuova difficile situazione lavorativa, significando la sussistenza di mobbing a suo carico. Indipendentemente dalla verifica della condotta mobbizzante da parte dei superiori, il giudice ha comunque accolto le sue doglianze, essendo stato comprovato il demansionamento che ha causato la frustrazione e le complicazioni dello stato di salute. Anche perché é lo stesso magistrato a rilevare che «non vi è dubbio di genere alcuno che la dequalificazione professionale è uno degli elementi che, senza vincolo di esclusività e tanto meno di esaustività, concorre a definire il concetto di “mobbing”».
La sentenza in questione é da ritenersi più che significativa in quanto il giudicante ha rilevato come il mobbing evochi «una condotta del datore di lavoro, o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto. rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore, o del superiore gerarchico, e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio».
In virtù del riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento datoriale, il tribunale ha riconosciuto nei confronti degli eredi del medico un risarcimento di 13 mila euro a fronte del danno biologico la cui dimostrazione è stata circoscritta a dodici mesi, da dicembre 2007 e dicembre dell’anno successivo. Ma vi é di più. Per determinare l’ulteriore danno non patrimoniale il giudice ha basato la sua valutazione sulla base del 50 % dello stipendio lordo, stabilendo che a ciascuno degli eredi fossero liquidati 30 mila euro.
La decisione in questione si pone in accordo con il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che con la sentenza 25729/13, ha ritenuto risarcire un ispettore retrocesso a mero addetto alle vendite, con un importo pari al 50 % dello stipendio lordo.