L’Aquila, zona franca urbana e imprese: arrivano i benefici fiscali

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Le esenzioni fiscali per piccole e micro imprese scattano a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2013 e “valgono” per i redditi e il valore netto della produzione prodotti nel periodo d’imposta in corso al 30 luglio scorso. Rientrano nel calcolo del reddito esente solo i componenti positivi e negativi legati allo svolgimento dell’attività produttiva ordinaria, mentre restano fuori quelli “straordinari”. I contribuenti possono fruire delle esenzioni fiscali e contributive, mediante riduzione dei versamenti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.
Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 39/E di oggi, con cui l’Agenzia, d’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Inps, detta nuove istruzioni su come applicare correttamente le esenzioni dalle imposte e gli esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti per le imprese localizzate nella zona franca urbana (Zfu) de L’Aquila.

Zona franca senza imposte – Niente imposte fino a 100mila euro per il reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività nella zona franca per ciascun periodo d’imposta. L’esenzione è totale per i primi 5 anni e si applica, fino a concorrenza del limite, per 14 periodi d’imposta a partire da quello in cui è accolta la richiesta, in misura via via decrescente. L’asticella dello sconto sale ulteriormente di 5mila euro l’anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato dall’impresa che beneficia dell’agevolazione. Ciò a patto che il lavoratore risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.

Esenzione Irap fino a 300mila euro e zero contributi per 5 anni – Una ulteriore esenzione riguarda l’Imposta regionale sulle attività produttive e spetta per ciascuno dei primi 5 periodi d’imposta fino al raggiungimento della soglia di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zfu. I benefici per le piccole e micro imprese si estendono anche al versante contributivo, con l’esonero dai versamenti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Ciò a condizione che si tratti di contratti a tempo indeterminato (o determinato di durata non inferiore a 12 mesi) e che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu. L’esonero dal versamento contributivo è integrale per i primi cinque anni e via via decrescente fino al quattordicesimo anno.

I tempi degli sconti – Cerchio rosso sul 30 luglio 2013: i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono esentare dalle imposte sui redditi e dall’Irap i redditi e il valore della produzione netta prodotti, nella zona franca urbana, nel 2013 e successivi. Di conseguenza, potranno fruire dello sconto tramite F24 telematico a partire dai versamenti relativi allo stesso periodo d’imposta. A questo proposito, la circolare chiarisce che l’F24 va presentato anche se dalle dichiarazioni emerge una differenza a credito o un importo a debito inferiore all’agevolazione spettante. Stessa data “spartiacque” anche per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: l’esonero decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente al 30 luglio 2013 e non potrà quindi riguardare versamenti con scadenza anteriore.