La Mini-Imu si pagherà il 24 gennaio 2014. Prorogata la scadenza del 16, dunque, ma non eliminato l’adempimento che impone a tutti i contribuenti residenti nei Comuni che hanno applicato un’aliquota maggiore di quella base del 4×1000 stabilita dal Governo di pagare la compensazione. L’importo da versare dovrà essere della misura del 40% della differenza tra il tributo standard calcolato dal Governo e quello invece maggiorato del Comune. Tecnicamente il calcolo non è complicato:
– Prima di tutto bisogna trovare la base imponibile. Si parte dalla rendita catastale (riscontrabile in qualsiasi visura catastale che può essere facilmente reperibile anche online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate) che dovrà essere rivalutata del 5% e poi per il coefficiente stabilito per le abitazioni ovvero 160 (rendita c. X 5% = importo finale X 160 = base imponibile);
– Successivamente, si passa ad applicare l’aliquota comunale , variabile da città a città. (Es. Comune di Campobasso, aliquota 5×1000: base imponibile X 5/1000 = Imu comunale). A questo importo andranno detratti 200 euro in virtù dell’agevolazione fissa per tutti le prime case ed, eventualmente, 50 euro per ogni figlio a carico sotto i 26 anni.
– Calcolato l’importo comunale ora bisogna individuare quello relativo all’aliquota standard del Governo, per cui si moltiplicherà la rendita catastale rivalutata (ovvero la base imponibile) per 4/1000. Anche in questo caso, dal totale ottenuto andranno sottratte le varie agevolazioni di 200 euro e di 50 euro. Si avrà così l’Imu standard.
– Penultimo step sarà quello di calcolare la differenza tra Imu comunale e Imu standard (Imu comunale – Imu standard = nuova base imponibile.
– La somma che si dovrà versare entro il 16 gennaio 2014 sarà, dunque, il 40% della nuova base imponibile.
Si tratta di una “mini-Imu” che varrà solo per quei soggetti residenti in Comuni che hanno applicato un’aliquota maggiore di quella del 4×1000 mettendo così al riparo tutti gli altri contribuenti. Restano ferme tutte le altre norme in materia di tassazione immobiliare. In particolare, non pagheranno l’Imu gli anziani o disabili alloggiati in istituti di ricovero o residenti all’estero e proprietari di immobili non locati, i proprietari di prima casa data in comodato d’uso a figli (rientrano invece nella tassa i comodati tra fratelli o tra nonni e nipoti), i proprietari di immobili dello Iacp e delle cooperative edilizie, gli appartenenti alle forse dell’ordine e il coniuge separato a cui il giudice ha assegnato l’abitazione.
In linea generale, ogni tipo di esenzione sarà fissata a discrezione del proprio Comune di residenza.