Trattandosi di norme procedimentali, le disposizioni relative al nuovo redditometro devono essere applicate anche per le annualità precedenti all’anno 2009.
Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale, con sentenza n.123/30/13 del 3/12/2013, ha chiarito come le nuove norme devono essere interpretate in maniera tale da permettere al contribuente di dimostrare che le spese sostenute sono inferiori rispetto ai valori presunti con i vecchi parametri ministeriali .
Tale posizione si pone in linea, tra l’altro, con i principi già espressi dalla Suprema Corte, la quale recentemente ha sancito che ” in tema di accertamento delle imposte sui redditi , “è legittima l’applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto REDDITOMETRO), stabiliti nel D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale degli strumenti normativi secondari , la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente accertativi e probatori ” (sentenza della Corte di Cassazione n.13776 del 31/05/2013).
Ci si augura, dunque, che la stessa amministrazione prenda atto di queste importanti pronunce allo scopo di perseguire non mere esigenze di cassa ma la reale capacità contributiva dei cittadini nel rispetto dei principi costituzionali (art. 53 della Costituzione).
Avv. Matteo Sances
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