Finanziamenti all’impresa: obbligo di comunicazione anche per le ditte in semplificata

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rimborsoTutti i finanziamenti o capitalizzazioni al di sopra dei 3600 euro concessi all’impresa da parte dei familiari devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 gennaio (la scadenza del 31 dicembre, infatti, è stata prorogata). Si tratta di un provvedimento che il fisco ha emanato il 2 agosto 2013 e che pone l’obbligo anche alle ditte individuali e, in generale, a quelle in contabilità semplificata oltre che ordinaria.
Su questo punto è bene fare qualche chiarimento viste le oggettive difficoltà che una piccola impresa in contabilità semplificata (quindi senza la previsione della gestione della cassa a livello contabile) possono avere nel adempiere a questa nuova norma.
Secondo la norma sono obbligati alla comunicazione tutti quei soggetti in contabilità semplificata e gli imprenditori di ditte individuali che aderiscono al regime dei minimi, le nuove imprese ex articolo 13, l.388/2000, le associazioni senza scopo di lucro e dilettantistiche che aderiscono al regime ex l.398/1991. Per tutti questi casi si rende necessario integrare la propria contabilità con tutte quelle informazioni di cassa che permettano di effettuare la comunicazione.
Il problema sorge nel momento in cui il conto corrente (o i conti correnti) utilizzato per la ditta sia lo stesso che il titolare usa per i propri movimenti personali. Conto che potrebbe anche essere cointestato ad una persona diversa dal titolare. In vista della difficoltà oggettiva di distinguere quei versamenti dedicati alla capitalizzazione o al finanziamento dell’impresa, questi casi non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di comunicazione, a meno che non sussista una comunicazione o una documentazione scritta per motivi il versamento all’azienda.
Il discorso non vale, invece, per le imprese in contabilità ordinaria la cui gestione obbligatoria della cassa li mette nella naturale condizione di adempiere alla comunicazione.
L’obbligo è esclusivamente a carico dell’impresa e non dei familiari o dei singoli soci per cui sono coinvolte imprese individuali, società, cooperative, trust, enti non commerciali. Esclusi, invece, tutti i professionisti. Dunque, sarà necessario fornire tutte le informazioni tramite l’analisi delle movimentazioni finanziarie computate negli estratti conto anche personali visto che le ditte individuali non sono tenute ad accendere un conto dedicato all’attività. Movimentazioni che dovranno essere state effettuate a titolo di “finanziamenti” o “capitalizzazioni”. Un occhio particolare si dovrà avere anche per tutti quei pagamenti in contanti perché sia i soci che i loro familiari dovranno dichiarare se il denaro proveniva da conti personali.
Qualora i versamenti non siano stati giustificati in qualche modo, allora, in linea generale, tutte le somme versate all’impresa da parte dei soci sono considerate a titolo di muto fruttifero e se i termini relativi agli interessi non sono stati fissati per iscritto, si rimanda a quanto stabilito dal Tuir sia per quantificarli che per incassarli. Di conseguenza, gli interessi stessi saranno soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.
L’unico modo per far si che il finanziamento sia considerato infruttifero è quello di fornire un documento che ne attesti la natura con data anteriore o contestuale al versamento.

C.M.