Il 31 gennaio andrà fatta la comunicazione del Redditometro ma ci sono già all’attivo diverse sentenze che mettono il contribuente al riparo da eventuali disallineamenti. L’ultima arriva dal Ctp di Reggio Emilia (sent. 203/03/13 del 15 novembre 2013) che mette nel “paniere” anche eventuali apporti da parte di conviventi non appartenenti al classico nucleo familiare. Il principio a favore del contribuente sta nella natura di presunzione dello strumento per cui tutti i calcoli effettuati per determinare un maggiore reddito si basano su coefficienti di stima che possono non rispecchiare affatto la realtà dei fatti.
Detto questo, è facile che un soggetto possa aver disposto di particolari somme grazie al finanziamento sia di familiari che di persone terze. A tal proposito, è intervenuto anche il Ctr di Trieste con la sentenza del 1 novembre 2013 che ha ritenuto più che naturale e plausibile che in caso di necessità siano i familiari a sostenere economicamente il contribuente per cui il loro intervento diventa automaticamente una prova a favore dello stesso.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ampliato il concetto con la pronuncia n.7707/2013 stabilendo che come gli agenti del fisco possono avvalersi di dichiarazioni e prove provenienti da terzi così può fare anche il soggetto accertato adducendo a proprio favore tutti gli elementi che dimostrino la maggiore disponibilità economica.
In vista di tutte queste sentenze e di molte altre che sono state già pronunciate (Cass. n.13289/2011 – Ctr Torino n.76/14/11 – Ctp Bergamo n.102/10/12 – Cass. 23554/2012 – Ctp Milano, sez. Brescia n.209/63/13 – Cass. n.415/2013 – Cass.n.453/2013 – Ctp Reggio Emilia n.57/3/13 – Ctp Milano n.271/1/2012 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.90/1/12 – Ctr Roma n.456/1/11 – Ctp Alessandria n.38/1/12- Ctr Firenze n.44/9/13 – Ctp Lodi n. 23/2/13 – Ctr Trieste n.50/10/13 – Ctr Roma n.59/38/13 – Ctp Bergamo n.115/2013 – Ctp Milano 261/47/12 – Ctp Massa Carrara n.64/1/12 – Ctp Torino n.136/2/11 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.39/4/13 – Ctp Treviso n.43/4/13 – Ctp Rimini n.41/2/13 – Ctp Reggio Emilia 74/2/13 – Ctp Reggio Emilia n.272/1/12) tutte a favore del contribuente, resta da capire l’utilità di uno strumento le cui modalità operative vengono sistematicamente contestate perché ritenute del tutto presunte e spesso in contrasto con le situazioni reali.