Sostituzione del lavoratore in maternità: sconti del 50% sui contributi

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maternitàSgravi contributivi del 50% per tutti quei lavoratori assunti in caso di sostituzione per maternità o paternità. Lo prevede l’articolo 4, comma 3, del Testo Unico sulla maternità e paternità che permette a tutti quei datori di lavoro di colmare il vuoto temporaneo lasciato dai propri dipendenti in stato di maternità o paternità e usufruire di alcuni benefici fiscali. In particolare, si parla di uno sconto sui contributi pari al 50% per tutti quegli imprenditori che abbiano meno di 20 dipendenti. Per poter accedervi il contratto deve essere a tempo determinato o dedicato a lavoratori in somministrazione. In quest’ultimo caso, le somme impegnate per il nuovo lavoratore potranno essere recuperate dall’agenzia somministratrice in proporzione allo sgravio da questa ottenuto.
Nel caso in cui il lavoratore da sostituire fosse inquadrato con contratto a tempo parziale, verranno computate solo le ore stabilite e il sostituto (o i sostituti) eventuali daranno accesso allo sconto solo se non sia superato il tempo parziale. Ogni sforamento del del regolare orario farà decadere dal beneficio. Stessa “pena” è stabilita qualora la motivazione dell’assenza del lavoratore sostituito dovesse modificare (ad esempio, da maternità si passa a godimento regolare delle ferie).
L’agevolazione varrà fino al primo anno di età del figlio del dipendente in maternità o paternità.
Le modalità di accesso allo sconto del 50% prevede una semplice autocertificazione da presentare all’Inps contenente la motivazione della sostituzione del lavoratore come previsto dagli articoli 4,5 e 7 della legge 1204/1971 (modificati dalla legge 53/2000); le la dichiarazione che il personale presente in azienda all’atto della sostituzione sia inferiore a 20 unità.