Il prossimo 24 gennaio tutti i contribuenti saranno chiamati rispettare la scadenza per il pagamento di Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e Mini-Imu (il conguaglio sulla prima abitazione). Per evitare confusioni, dunque, è importate fare chiarezza sulle modalità di calcolo e di pagamento.
Mini-Imu: l’adempimento riguarderà solo tutti i contribuenti residenti nei Comuni che hanno applicato un’aliquota maggiore di quella base del 4×1000 stabilita dal Governo di pagare la compensazione. L’importo da versare dovrà essere della misura del 40% della differenza tra il tributo standard calcolato dal Governo e quello invece maggiorato del Comune. Tecnicamente il calcolo non è complicato:
– Prima di tutto bisogna trovare la base imponibile. Si parte dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio 2013 (riscontrabile in qualsiasi visura catastale che può essere facilmente reperibile anche online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate) che dovrà essere rivalutata del 5% e poi per il coefficiente stabilito per le abitazioni ovvero 160 (rendita c. X 5% = importo finale X 160 = base imponibile);
– Successivamente, si passa ad applicare l’aliquota comunale , variabile da città a città. (Es. Comune di Campobasso, aliquota 5×1000: base imponibile X 5/1000 = Imu comunale). A questo importo andranno detratti 200 euro in virtù dell’agevolazione fissa per tutti le prime case ed, eventualmente, 50 euro per ogni figlio a carico sotto i 26 anni.
– Calcolato l’importo comunale ora bisogna individuare quello relativo all’aliquota standard del Governo, per cui si moltiplicherà la rendita catastale rivalutata (ovvero la base imponibile) per 4/1000. Anche in questo caso, dal totale ottenuto andranno sottratte le varie agevolazioni di 200 euro e di 50 euro. Si avrà così l’Imu standard.
– Penultimo step sarà quello di calcolare la differenza tra Imu comunale e Imu standard (Imu comunale – Imu standard = nuova base imponibile.
– La somma che si dovrà versare entro il 16 gennaio 2014 sarà, dunque, il 40% della nuova base imponibile.
I codici tributo che devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU sono quelli già esistenti.
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione: il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: la casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: la casella immobili deve essere regolarmente compilata.
Mini IMU per forze armate: Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
• L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
• L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
Mini IMU per terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013:
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata. Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
Stanze in locazione a studenti: anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
Il residuo Tares – Si tratta della terza rata. Consiste in un tributo di 30 centesimi al metro quadro, ed era stata introdotta dal governo Monti con il decreto Salva Italia. In futuro, non si dovrà più pagare, perché sarà inclusa nella Tari, una delle due componenti, assieme alla Tasi, della Iuc. Inizialmente, la data di scadenza entro cui pagarla era stata fissata al 16 dicembre 2013. Alcuni Comuni hanno proceduto alla riscossione entro il termine previsto, altri no. Con la Legge di Stabilità, si è deciso di prorogare il pagamento al 24 gennaio. Se il versamento non sarà effettuato per il mancato invio da parte del Comune del bollettino del saldo e del modello F24, non scatteranno immediatamente le sanzioni.
Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato. Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Ravvedimento operoso: il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.
C.M.