Legge di stabilità 2014: la sanatoria sui ruoli per cancellare le cartelle esattoriali

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Se ne sta parlando da giorni su tutti i media, anche perché qualcuno è arrivato a parlare di condono e quando in Italia rispunta questa parola si fa in fretta a parlare e dirne di cotte e di crude. Stiamo parlando della “sanatoria” sui ruoli decisa dal Governo per incentivare i contribuenti al pagamento e recuperare un po’ di utili e “fresche” risorse per le casse dello Stato.

Per tali ragioni, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene opportuno chiarire cosa accadrà se si decide di pagare entro il 28 febbraio prossimo venturo.

Lo facciamo attraverso un articolo scritto a due mani dagli avvocati tributaristi Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro che chiarisce gli aspetti tecnici e giuridici della sanatoria in corso.

Legge di stabilità 2014: la sanatoria sui ruoli

Una delle novità previste dalla legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147 , pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) prevede la possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 – senza interessi.

Con l’obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse, il pagamento dell’intero importo potrà essere effettuato in soluzione unica entro il 28 febbraio 2014.

Infatti testualmente l’art. 1 della Legge citata prevede ai commi da 618 a 623, che:

“618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”

A tenore della norma, l’agevolazione prevede lo sconto degli interessi (di mora e da ritardata iscrizione a ruolo) per i contribuenti che entro il 28 febbraio 2014 verseranno in un’unica soluzione gli importi originariamente iscritti a ruolo, ovvero gli importi residui ancora dovuti (nei casi di pagamenti rateali già avviati (oltre all’aggio della riscossione ad oggi dovuto nella misura dell’8%).

Per meglio comprendere la natura dell’agevolazione è importante specificare la distinzione tra interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo:

interessi di mora: sono quegli interessi applicati dall’agente della riscossione quando il contribuente ritarda il pagamento di somme già iscritte a ruolo (ad esempio nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto avviene decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, da quel momento fino alla data del pagamento decorrono gli interessi di mora – che ad oggi ammontano al 5,23% e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi – );

interessi da ritardata iscrizione a ruolo: sono quegli interessi che vengono calcolati direttamente dall’ufficio, secondo il tasso fissato per legge, e decorrono dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui tali somme sono iscritte.

Inoltre, la norma chiarisce come tale sanatoria è applicabile a tutti i tipi di ruoli (accertamenti esecutivi, definizione dei carici Irpef, Ires, Irap, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, tranne che per le debitorie delle somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L’attivazione di tale procedura agevolativa non prevede un innesco da parte degli agenti della riscossione, se non a pagamento eseguito; infatti coloro che pagheranno entro il 28 febbraio 2014, riceveranno a pagamento effettuato ed entro il 30 giugno 2014, una comunicazione dell’agente della riscossione di “avvenuta estinzione del debito”.

Al fine di agevolare tale procedura, la riscossione coattiva di tali somme e i relativi termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro