Nessuna sanzione per l’iva non versata se l’imprenditore dimostra l’assenza del dolo. In pratica, qualora un contribuente si dovesse trovare nella condizione di non poter pagare, non per sua volontà, l’iva a seguito dell’emissione della fattura, potrebbe beneficiare della clemenza dei giudici tributari. Questa possibilità è data dall’apertura che di recente proprio la Cassazione ha dimostrato nel corso di una sentenza di merito (sent.2614/2013, terza sezione penale). Il caso ha interessato un imprenditore che, non avendo versato l’iva, al momento della difesa ha invocato la crisi economica come ragione dell’omissione. I giudici, pur riconoscendo la effettiva difficoltà economica del periodo, non hanno accettato il ricorso presentato dall’imputato basandosi sul principio di “accantonamento”: l’iva, pur non dovendola versare al momento della riscossione del pagamento, deve essere “messa da parte” per poi versarla successivamente allo Stato. Questo principio sussisterebbe anche in presenza di crisi di liquidità. La Corte, però, pur pronunciandosi fattivamente contro il contribuente, ha però dimostrato un’apertura importante. Nella sentenza depositata, infatti, si è voluto chiarire che il soggetto interessato non aveva portato a sua discolpa prove concrete della sua impossibilità ad adempiere al versamento. Insomma, la ragioni sono state basate su una generica deduzione di crisi economica. Qualora, però, fosse stato dimostrato che l’incasso che dovrebbe seguire l’emissione della fattura non è sempre automatico (quante volte, infatti, commercianti o professionisti si trovano a dover emettere una fattura che poi verrà saldata solo dopo molto tempo), e che di conseguenza non si disponeva della somma per poter versare l’iva, allora poteva sussistere l’esclusione di sanzioni penali e quindi del reato stesso. Si tratta, dunque, di una importante indicazione da parte dei giudici che tracciano una strada da percorrere per tutti quei contribuenti che, in effettiva difficoltà economica, si sono trovati con consistenti cartelle esattoriali e lunghi contenzioni tributari da risolvere.
C.M.