Fermo amministrativo: stop in caso di tributi prescritti

0
466

Risarcita in via equitativa l’insegnante che a causa dell’erroneo provvedimento risulta avere difficoltà per raggiungere il posto di lavoro. Per la responsabilità aggravata è sufficiente provare la scarsa prudenza dell’esattore e non il dolo o la colpa grave

È proprio il caso di dirlo: un brutto, ennesimo stop per Equitalia viene dalla sentenza n. 182 del 23 dicembre 2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che ha ritenuto giusto condannare per lite temeraria l’esattore, ordinando il risarcimento in via equitativa ad un contribuente cui era stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo illegittimo perché relativo a crediti prescritti.

Nel caso di specie, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari hanno accolto il ricorso di un’insegnante che era stata messa in difficoltà a raggiungere il posto di lavoro a seguito del blocco fiscale della sua automobile a causa del mancato pagamento di alcune cartelle per crediti Inps nonostante tale richiesta fosse ormai prescritta, essendo decorsi, addirittura, oltre dieci anni.

La corte molisana ha quindi disposto l’annullamento dell’atto impositivo e ha anche concesso il risarcimento dei danni subiti a causa delle difficoltà conseguenti al mancato uso della propria automobile rilevando che ai fini della sussistenza della responsabilità per lite temeraria, stabilita dall’articolo 96 del Codice di Procedura Civile, dell’agente della riscossione che esegua il fermo di un autoveicolo per un credito tributario già prescritto, non si richiede né il dolo né la colpa grave, ma trattandosi di misura cautelare è sufficiente il difetto della normale prudenza, agevolmente configurabile nell’ipotesi in cui la prescrizione sia rilevabile dallo stesso provvedimento notificato al contribuente.

Ma v’è di più, per i giudici, la liquidazione del danno da lite temeraria può essere effettuata secondo equità dal giudice (anche tributario) poiché è costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che essa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata pretesa della parte avversa e dai disagi sopportati per effetto di quella iniziativa, danni desumibili dalla comune esperienza.

Nella fattispecie, l’agente per la riscossione è stato condannato, quindi, non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare 500 euro extra.